Addebito nella separazione

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addebito nella separazione
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addebito nella separazioneCos’è l’addebito della separazione? Come si ottiene? Che effetti ha?

La prima cosa da chiarire è che si può parlare di “addebito” della separazione solo in caso di separazione giudiziale, perché la decisione di addebitare la separazione ad uno solo dei due coniugi spetta al Giudice della separazione, a seguito di una espressa richiesta dell’altro coniuge, dopo aver accertato che il comportamento contestato, oltre ad essere contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, sia stato la causa diretta e prevalente della separazione stessa.

Per semplificare, riprendendo il mio post del 26 gennaio, se il coniuge lascia la casa coniugale all’improvviso, senza alcuna preventiva avvisaglia, interrompendo un normale menage coniugale che non dava avvisaglie di crisi, certamente viola il dovere di coabitazione nascente dal matrimonio e pone le basi perché la separazione gli sia addebitata.

Viceversa, se il coniuge lascia la casa coniugale quando il matrimonio è già in crisi, a maggior ragione se sono in corso le trattative per definire le condizioni della separazione, difficilmente l’abbandono del tetto coniugale, in sé, potrà costituire motivo di addebito della separazione.

Gli effetti della pronuncia di addebito della separazione sono di natura esclusivamente patrimoniale:

Il coniuge a cui è addebitata la separazione perde il diritto (ove lo avesse avuto) all’assegno per il proprio mantenimento da parte dell’altro coniuge. Per il coniuge a cui viene addebitata la separazione che non avesse comunque diritto ad ottenere dall’altro coniuge un contributo al proprio mantenimento, l’addebito nulla cambia da questo punto di vista. Il coniuge a cui fosse addebitata la separazione mantiene comunque il diritto ad ottenere gli “alimenti” dal coniuge separato, qualora si trovi in stato di effettivo bisogno, dovuto non solo all’insufficienza dei mezzi economici ma anche all’impossibilità di procurarseli svolgendo un’attività lavorativa.

Il coniuge a cui è addebitata la separazione perde il diritto ad ereditare in caso di morte dell’altro coniuge. Con la riduzione dei tempi necessari per poter presentare la domanda di divorzio (cd. divorzio breve), tuttavia, anche questa conseguenza sembra ridimensionata, considerato che dopo il divorzio i coniugi escono dall’asse ereditario l’uno dell’altro.

La limitata casistica coperta dalle conseguenze patrimoniali conseguenti all’addebito della separazione ha ridotto negli anni la richiesta e spesso anche chi avrebbe diritto di ottenere una pronuncia di addebito della separazione a carico del coniuge, privilegia saggiamente la via della separazione consensuale. Il coniuge a cui è addebitata la separazione perde il diritto (ove lo avesse avuto) all’assegno per il proprio mantenimento da parte dell’altro coniuge. Per il coniuge a cui viene addebitata la separazione che non avesse comunque diritto ad ottenere dall’altro coniuge un contributo al proprio mantenimento, l’addebito nulla cambia da questo punto di vista. Il coniuge a cui fosse addebitata la separazione mantiene comunque il diritto ad ottenere gli “alimenti” dal coniuge separato, qualora si trovi in stato di effettivo bisogno, dovuto non solo all’insufficienza dei mezzi economici ma anche all’impossibilità di procurarseli svolgendo un’attività lavorativa.

La limitata casistica coperta dalle conseguenze patrimoniali conseguenti all’addebito della separazione ha ridotto negli anni la richiesta e spesso anche chi avrebbe diritto di ottenere una pronuncia di addebito della separazione a carico del coniuge, privilegia saggiamente la via della separazione consensuale.

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