AEC Agenti Commercio Settore Commercio o Industria: Le 13 Differenze

AEC agenti commercio
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AEC agenti commercio: anzitutto cosa sono?

Probabilmente hai sentito parlare dei CCNL o dei “contratti collettivi” che si applicano ai dipendenti.

Ecco, gli AEC agenti commercio sono i “contratti collettivi” degli agenti di commercio.

AEC è più precisamente una sigla e sta per “Accordo Economico Collettivo (o, al plurale, AA.EE.CC. “Accordi Economici Collettivi”) e riguarda gli “accordi” stipulati tra le  associazioni di categoria degli imprenditori da un lato e le associazioni di categoria degli agenti dall’altro lato.

Si chiamano “collettivi” proprio perchè sono firmati da “associazioni”.

Quello che non tutti sanno (imprese e agenti) è che attualmente, di AA.EE.CC., ne risultano in vigore almeno 15 diversi (!).

Significa cioè che sono stati firmati 15 differenti AEC agenti commercio, ciascuno con associazioni di categoria diverse, firmati in date diverse, e per settori parzialmente diversi, ma, ciò che più importa, con regole anche parzialmente o totalmente diverse.

Non esiste quindi un solo AEC agenti commercio e quindi un generico richiamo nei contratti all'”A.E.C.” o agli “AA.EE.CC” ha poco significato. Nè fare riferimento all'”AEC agenti di commercio” significa richiamare quello del settore Commercio, poichè il “commercio” degli agenti identifica l’attività dell’agente e non il settore della mandante, che quindi va ulteriormente specificato.

Diciamo che, trovare nel contratto l’indicazione specifica di quale A.E.C., tra i 15 vigenti, si intende applicare, denota quantomeno che chi ha redatto il contratto di agenzia l’ha fatto con più cognizione di causa.

AEC agenti commercio: ne esistono almeno 15 (!) e non sempre dicono le stesse cose 

Per semplificare le cose, ad ogni modo, i principali AEC agenti commercio di riferimento sono 2: quello del settore Industria del 30.7.2014 (peraltro di testo uguale all’AEC Piccola e Media Industria 1.9.2014) e quello del settore Commercio del 16.2.2009 (e successive modifiche del 2010 e 2017).

Non mi occuperò nel presente post del fatto che non è sempre obbligatorio applicare l’AEC e di cosa significhi non applicarlo (un “assaggio” comunque lo puoi trovare qui FIRR Enasarco: quello che le aziende non sanno).

Parto quindi dal presupposto che l’azienda voglia applicare l’AEC agenti commercio e quindi propongo di seguito una tabella comparativa delle differenze tra i due AEC principali del settore Commercio (2009) e del Settore Industria  (2014)

6. Patto di non concorrenza:

ammontare indennità (su durata patto 24 mesi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzioni per durata patto inferiore a 24 mesi

Monomandato:

-fino a 5 anni anzianità: 8 mensilità

-da 5 a 10 anni: 10 mensilità

-oltre 10 anni: 12 mensilità

Plurimandato:

-fino a 5 anni anzianità: 6 mensilità

-da 5 a 10 anni: 8 mensilità

-oltre 10 anni: 10 mensilità

previste

Monomandato:

– fino a 5 anni anzianità: 10 mensilità circa

– oltre 5 anni: 12 mensilità

Plurimandato:

-fino a 5 anni anzianità: circa 5 mensilità

-da 5 a 10 anni: circa 7 mensilità

-oltre 10 mensilità: circa 9 mensilità emmezza

previste

 A.E.C. Industria   2014 A.E.C. Commercio 2009
1. Applicazione obbligatoria per preponenti iscritti a: -Confindustria

-Confcooperative settore Industria

-Confcommercio

-Confcooperative settore Commercio

-Confesercenti

2. Riduzioni di zona, clienti, provvigioni, prodotti:

soglie

Soglie

0-5% lieve entità: senza preavviso

5-15% media entità: preavviso di mesi 2 o 4 e l’agente può NON accettare

15% in su: sensibile entità: preavviso pari a quello del recesso e l’agente può NON accettare

Soglie

0-5% lieve entità: senza preavviso

5-20% media entità: preavviso di mesi 2 o 4 e l’agente deve accettare

20% in su sensibile entità: preavviso pari a quello del recesso e l’agente può NON accettare

3. Riduzioni di zona, clienti, provvigioni, prodotti:

possibilità di sostituire il preavviso con una indennità

Non previsto Previsto
4. Termine per il preponente per comunicare la mancata accettazione della proposta d’ordine 30 giorni 60 giorni salvo comunicazione proroga
5. Diritto a provvigioni affari conclusi durante la sospensione del rapporto per gravidanza Non previsto Previsto a condizione che l’affare si concluda entro un termine ragionevole
7. Patto di non concorrenza:

riduzione indennità per recesso dell’agente

Previsto per il solo caso di recesso ”ordinario” del plurimandatario il cui mandato non rappresenti piu del 25% degli introiti complessivi Non previsto
8. Patto di non concorrenza:

penale in caso di violazione

Prevista Non prevista
9. Patto di non concorrenza:

esclusioni per società di capitali

Non si applica a:

società di capitali (S.p.A. e s.r.l.) con due o più soci

Si applica a:

società di capitali (S.p.A. e s.r.l.) a socio UNICO

Non si applica a:

S.p.A. con due o più soci

Si applica a:

S.p.A. a socio UNICO

s.r.l. – tutte

10. Indennità meritocratica oltre a F.I.R.R. e indennità suppletiva di clientela Prevista Prevista
11. Indennità meritocratica e indennità suppletiva di clientela in caso di pensionamento agente Previste entrambe in caso di pensionamento Enasarco (AEC 2002) e anche INPS di vecchiaia o anticipata (da AEC 2014) Prevista solo per indennità suppletiva di clientela  in caso di pensionamento Enasarco e INPS di vecchiaia, e/o anticipata e/o APE (queste ultime con modifica 2017)
– Presupposti indennità suppletiva di clientela A prescindere dall’incremento clienti e fatturato idem
12. Calcolo indennità suppletiva di clientela – 3% base su tutte le provvigioni

– percentuale aggiuntive 0,50% e 1% dopo il 3 anno fino a 45.000,00 euro

– 3% base e percentuali aggiuntive 0,50% e 1% dopo il 3 anno su tutte le provvigioni
13. Possibilità di “bloccare” il pagamento FIRR dall’Enasarco Prevista per:

– violazione concorrenza o monomandato

– appropriazione indebita

Non prevista

Se sei una mandante e vuoi saperne di più riguardo all’AEC richiamato nel tuo contratto o sulla possibilità di non applicarlo, siamo a tua disposizione per una consulenza. Puoi contattarci cliccando qui.

Nel frattempo ti auguro come sempre un Buon Lavoro!

Avv. Angela Tassinari

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