Affidamento condiviso: diritti e doveri

affidamento condiviso
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affidamento condivisoAffidamento condiviso: un principio sancito nel nostro ordinamento e da cui derivano, per i genitori, non solo diritti, ma anche doveri.

Tale principio, infatti, come anche gli altri previsti dalle norme, è posto non a tutela dei genitori, ma nel preminente interesse del minore.

Minore che, secondo quanto previsto dal nostro ordinamento, ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori.

Per garantire questo equilibrio, alla cui base troviamo l’ affidamento condiviso, emerge dalle nostre norme anche un altro principio fondamentale, quello della bigenitorialità.

Entrambi i genitori si devono presumere idonei ad esercitare le loro responsabilità ed a divenire affidatari e/o collocatari dei figli.

I principi di affidamento condiviso e bigenitorialità

Dai principi di affidamento condiviso e bigenitorialità, che come detto tutelano l’interesse del minore, derivano per i genitori diritti ma, contemporaneamente, anche doveri.

Il dovere di rispettare le esigenze affettive del proprio figlio e garantire, per quanto possibile, una crescita equilibrata e serena.

Facciamo un esempio e pensiamo al diritto di visita.

Quando il Giudice dispone l’ affidamento condiviso del minore, normalmente colloca il bambino presso uno dei genitori e disciplina il diritto di visita relativamente all’altro genitore.

Ciò consente al minore di avere una certa stabilità e anche di poter trascorre del tempo con entrambi i genitori.

Ma cosa succede se il genitore viola continuamente il diritto (o meglio, il dovere) di visita?

Il rischio può essere quello di perdere l’ affidamento condiviso, poiché viene meno alle proprie responsabilità genitoriali.

Questa è proprio la conclusione alla quale sono giunte sia la Corte d’Appello che la Corte di Cassazione (Sent. n. 977/2017), la quale ha confermato la sentenza impugnata dalla madre.

I Giudici di entrambi i gradi di giudizio hanno rilevato, infatti, che “l’odierna ricorrente, nel corso di più di un anno, non aveva mai fatto ritorno in Italia, nemmeno per il numero minimo di incontri (tre) indicati dal consulente tecnico“.

Inoltre, gli unici contatti avuti dalla madre con il figlio erano avvenuti tramite cellulare o skype.

Tale modalità di comunicazione, tuttavia, non è stata ritenuta idonea a surrogare le visite del genitore assente.

Tale situazione è stata ritenuta pregiudizievole per l’interesse del minore.

Per tale motivo, la Corte d’Appello – con sentenza successivamente confermata in Cassazione – ha così disposto la revoca dell’ affidamento condiviso e la pronuncia di affidamento esclusivo a favore del padre, presso il quale il minore era peraltro già collocato.