L’area manager può essere un agente di commercio?
Area manager in formato agente di commercio, ci sta?
Spinosissima questione, spesso sottovalutata dalle aziende, quella che riguarda il contratto da fare con l’area manager.
Identifichiamo però cosa intendo per area manager.
Intendo quelle figure di supervisione e coordinamento commerciale che possono andare anche sotto il nome di: capo area, coordinatore di zona, supervisore, ecc. ecc..
Hanno di solito queste caratteristiche:
- coordinano la rete vendita della società nell’area assegnata, di solito agenti di commercio, ma talvolta anche i venditori diretti dell’azienda
- guadagnano un fisso e un variabile, o solo un variabile calcolato sugli affari della zona che coordinano
- svolgono attività di ricerca e selezione di altri agenti
- coprono temporaneamente la zona se scoperta da agenti
A volte poi, ma non sempre, si tratta di agenti di commercio già in forze presso l’azienda, con una loro zona da coprire direttamente, a cui viene aggiunto questo incarico.
Spesso in ogni la vera caratteristica che li accomuna è che sono destinati a guadagnare molto.
Ecco allora che scatta l’esigenza per l’azienda di non dissanguarsi per mantenere il livello del guadagno richiesto dall’area manager e, a quel punto, la domanda: quale è il contratto che mi può far spendere di meno?
Di sicuro il regime del contratto di agenzia, a parità di “entrate” (lorde) per l’agente, costa all’azienda di meno di un dipendente.
E qui però casca l’asino…
Nel diritto, infatti, non è l’abito che fa il monaco.
Nel diritto, il monaco è tale se fa davvero il monaco, a prescindere dall’abito che indossa.
Così quindi, non è il contratto di agenzia che “fa” l’agente, ma l’agente è tale se si comporta davvero da agente a prescindere dal contratto.
Nel diritto, “l’abito non fa il monaco”
Il che significa che se, invece, il presunto area manager non fa l’agente e non si comporta come tale, il contratto non è corretto ed è a rischio contestazioni.
Cosa vuol dire tutto questo?
Partiamo la definizione di agente di commercio: l’agente di commercio è colui che promuove gli ordini e guadagna per gli affari che promuove.
L’attività prevalente dell’area manager, dunque, perchè non possa essere messa in discussione la natura del rapporto come di agenzia, deve essere quella di promozione delle vendite presso i clienti dell’azienda.
Se un area manager si limita unicamente a coordinare e supervisionare gli altri agenti, senza avere una zona o almeno clienti diretti da seguire, e senza che il compenso per questa attività sia superiore al compenso dovuto come area manager, il rischio che non sia un agente è molto elevato.
Se poi l’area manager lavora solo per voi e gli viene assegnato: un ufficio, un auto aziendale, strumenti di lavoro (pc, cellulare ecc), rimborsi spese a piè di lista, bigliettini da visita con la dicitura area manager, e-mail dell’azienda, e magari il compito di coordinare i venditori diretti dell’azienda, il rischio che non solo non sia un agente, ma un dipendente diventa quasi una certezza.
Questo non significa che un coordinatore di zona non possa mai essere un agente. Anzi.
Gli accordi economici collettivi specificano espressamente che all’agente possa essere affidato l'”incarico accessorio” di coordinatore.
Ma, avete letto bene: incarico accessorio.
Non esclusivo o prevalente, ma “accessorio”. Cioè al servizio dell’attività prevalente di “agente”.
L’incarico di area manager deve essere accessorio a quello di agente vero e proprio
In questo caso, significa che l’agente ha sia la sua zona diretta sia un’area da coordinare. Significa che il suo compenso è composto da provvigioni sugli ordini che promuove e da un compenso per l’incarico accessorio di coordinamento che può ben essere anche fisso, fisso e variabile, o solo variabile, a condizione che non sopravanzi e renda irrisorie le provvigioni di agenzia.
Qual’è il momento più rischioso in cui la “mina” può esplodere?
Uno dei momenti senz’altro più delicati è la cessazione del contratto di agenzia.
Se il contratto cessa in malo modo, perchè è l’azienda che interrompe il rapporto magari in malo modo, l’agente, che a quel punto non ha più nulla da perdere, potrebbe impugnare la lettera di recesso come se fosse un “licenziamento” e chiedere di convertire il rapporto come di lavoro subordinato.
Se l’operazione gli andasse in porto, oltre alla regolarizzazione di tutta la posizione sotto il profilo contributivo, per certo vi sarebbe il TFR da conteggiare a parte, molto probabilmente (a seconda del giudice) sarebbe da conteggiare a parte anche la 13^ (di solito le altre differenze retributive sono “assorbite” dai compensi già percepiti), ma in più vi sarebbe anche tutta la questione del licenziamento da affrontare (natura, soggettivo o oggettivo, regolarità formale, mensilità dovute o reintegra ecc).
Prevenire è meglio che curare o … curare è meglio che prevenire?
Se sei un’azienda con area manager, capi area, coordinatori inquadrati come agenti di commercio e vuoi valutare se il rapporto può essere impugnato, contattaci visitando la nostra pagina, potremo valutare insieme la risposta
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