Assegnazione casa coniugale ed esecuzione
L’ assegnazione della casa coniugale è uno dei provvedimenti adottati dal Giudice nei giudizi di separazione e divorzi e, solitamente, viene disposta a favore del genitore presso il quale sono collocati i figli.
Ciò per consentire ai figli, che con la separazione/divorzio già subiscono forti cambiamenti nella loro vita e nelle loro abitudini, di non dover modificare anche l’habitat familiare e le abitudini domestiche.
Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale può essere trascritto nel Registro della Conservatoria Immobiliare e, in tal caso, ha effetto non solo nei confronti dell’altro coniuge, ma anche rispetto a tutti coloro che acquistano diritti sull’immobile.
Tuttavia, è bene precisare che, alla luce dell’attuale normativa, tale opponibilità può essere fatta valere dal coniuge assegnatario solo nei confronti di chi acquista diritti sull’immobile dopo che sia stato trascritto il provvedimento di assegnazione.
Non può invece essere opposto nei confronti di chi ha acquisito tali diritti prima della trascrizione del provvedimento di assegnazione.
Questa la decisione presa dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7776 del 20.04.2016.
L’ipoteca conta di più, se iscritta prima del provvedimento di assegnazione, anche se il pignoramento è successivo
La questione posta alla Suprema Corte era la seguente:
se potesse ritenersi opponibile il provvedimento di assegnazione della casa coniugale trascritto in data anteriore al pignoramento, ma successiva all’iscrizione ipotecaria presa a favore del creditore procedente.
La decisione della Corte è stata di inopponibilità.
Ha infatti affermato la Cassazione che la trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale non è opponibile al creditore ipotecario che abbia iscritto la sua ipoteca sull’immobile prima della trascrizione del detto provvedimento.
Con la conseguenza che il creditore ipotecario può chiedere la vendita all’asta dell’immobile come libero, in quanto il diritto del coniuge assegnatario trascritto dopo l’iscrizione dell’ipoteca non può pregiudicare i diritti del titolare della garanzia reale.