Assegno di mantenimento: se il genitore non paga?
Nell’ambito del diritto di famiglia, può accadere che il genitore che deve pagare l’ assegno di mantenimento per il figlio non vi provveda.
In questo caso, accanto al metodo tradizionale di recupero forzoso (pignoramento), la legge prevede un modo speciale per incassare le somme dell’ assegno di mantenimento, che consente di riscuotere direttamente le somme, con il solo intervento del legale e senza necessità dell’intervento del Giudice.
La procedura è prevista dalla legge sul divorzio (art. 8) con riferimento al mantenimento dovuto per i figli nati nell’ambito del matrimonio, ma è applicabile – in quanto espressamente richiamata dalla normativa – anche nel caso in cui l’ assegno di mantenimento debba essere corrisposto dal genitore a favore di figli nati fuori dal matrimonio.
Perché si possa attivare tale procedura, è necessario che vi sia un assegno di mantenimento da pagare e che ci siano dei soggetti terzi che sono tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al genitore obbligato (quindi: datore di lavoro, enti pensionistici, conduttori di immobili, etc.)
La procedura ha inizio con l’invio di una raccomandata al genitore obbligato che non ha pagato l’ assegno di mantenimento ed ha un ritardo nel pagamento di almeno 30 giorni.
Se la “messa in mora” non induce il genitore inadempiente a pagare quanto dovuto, il legale procede inviando al terzo un invito a corrispondere direttamente lui stesso le somme dovute a titolo di assegno di mantenimento, trattenendole dalle somme che il terzo stesso deve periodicamente al genitore obbligato.
Al tempo stesso, dell’invio di tale invito deve essere data comunicazione anche al genitore inadempiente.
Dal momento della ricezione del suddetto invito, il terzo sarà quindi tenuto a pagare direttamente l’ assegno di mantenimento con le modalità che gli sono indicate nell’invito.
Tale procedura consente ovviamente di ottenere il pagamento dell’ assegno di mantenimento per quanto riguarda le somme “future”, dovute cioè successivamente all’attivazione della procedura.
Per poter recuperare le somme arretrate dovute a titolo di mantenimento, dovrà invece essere utilizzato il metodo tradizionale del pignoramento, con il conseguente intervento del Giudice.
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