Assegno di mantenimento per il figlio: chi può chiederne la modifica?

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modifica-mantenimento-figlio-maggiorenneLegittimato a richiedere la corresponsione e l’eventuale modifica dell’ assegno di mantenimento per il figlio, normalmente, è il genitore con il quale il figlio convive.

Ma se il figlio è maggiorenne e non convive con nessune dei due genitori?

Chi ha diritto a “gestire” l’ assegno di mantenimento?

L’ipotesi dell’ assegno di mantenimento a favore dei figli maggiorenni, non economicamente indipendenti, è un’ipotesi eccezionale che trova puntuale regolamentazione all’art. 337-septies del Codice Civile.

Tale norma prevede che, se il Giudice dispone il pagamento dell’ assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne non economicamente indipendente, può prevedere che sia versato “direttamente all’avente diritto” e, quindi, al figlio.

In tal caso, la gestione dell’ assegno di mantenimento spetta esclusivamente al figlio.

La gestione spetta al figlio se maggiorenne e titolare, in via diretta ed esclusiva, del diritto al mantenimento

Con la conseguenza che la domanda giudiziale volta ad ottenere la modifica (aumento o riduzione) dell’importo dovuto a titolo di mantenimento dovrà essere presentata rispettivamente dal figlio contro il genitore o viceversa.

Nessun ruolo potrà avere l’altro genitore.

In tal senso, si è espresso di recente anche il Tribunale di Torino che, con provvedimento collegiale dell’11.04.2016, ha respinto la domanda di revoca dell’ assegno di mantenimento corrisposto ai figli maggiorenni formulata dal padre – tenuto al versamento – nei confronti della madre.

Il Tribunale evidenzia, infatti, che il padre avrebbe dovuto formulare la domanda nei confronti dei propri figli, i quali, maggiorenni e non conviventi con nessuno dei due genitori, hanno sempre percepito direttamente l’ assegno di mantenimento.

Diverso, invece, è il caso in cui i figli sono minorenni o lo erano quando è stato disposto il pagamento dell’assegno di mantenimento.

In tal caso, infatti, è il genitore convivente ad essere individuato come creditore dell’assegno, nel senso che spetta al genitore la gestione dello stesso in favore del figlio.

Con la conseguenza che sarà il genitore – e non il figlio minorenne – ad essere legittimato, anche per il figlio, a domandare la modifica ovvero a resistere alla domanda di modifica.