Assegno: quali vantaggi per il creditore

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L’emissione di assegno rientra fra i metodi di pagamento utilizzati tra imprenditori.

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Oggi non è più preso in gran considerazione, perché si teme per i rischi che si possono correre: irregolarità, insoluti, spese di protesto.

Tuttavia, spesso può essere una buona modalità di pagamento per il creditore, poiché accanto ai rischi, presenta anche molti vantaggi.

Approfondiamo l’argomento e vediamo quali sono i vantaggi per il creditore.

La data di emissione

Innanzitutto, è importante ricordare che l’ assegno ha funzione di mezzo di pagamento “immediato”.

Tutti gli assegni, dovrebbero essere completamente e correttamente compilati al momento dell’emissione.

Gli “assegni postdatati”, che spesso vengono emessi a garanzia di un pagamento, sono irregolari.

In questi casi, infatti, dovrebbero essere emessi non assegni, bensì cambiali regolarmente bollate.

L’incasso dell’ assegno

Se l’assegno è regolare, quindi correttamente compilato, deve essere messo all’incasso entro 8 giorni dall’emissione.

Il creditore lo presenta in Banca e attende che il relativo importo gli venga accreditato.

Ci possono essere dei rischi:

il debitore, infatti, potrebbe non essere autorizzato ad emettere assegni oppure non avere fondi sufficienti.

In tal caso, la Banca avvia la procedura di protesto.

Quali sono i vantaggi dell’aver accettato il pagamento a mezzo assegno

Ti starai chiedendo, a questo punto, quali sono i vantaggi dell’aver accettato il pagamento a mezzo assegno.

Ci sono e sono svariati.

Innanzitutto, spesso il debitore è più attento a pagare un assegno che una Riba.

Se non si provvede al pagamento di una Riba, infatti, non c’è nessuna conseguenza se non il fatto che il creditore contatterà il debitore, chiedendo spiegazioni.

Il mancato pagamento di un assegno, invece, può comportare la levata del protesto con tutta una serie di conseguenze “pubbliche” per il debitore.

Questo, dunque, è un buon motivo perché il debitore rispetti l’impegno preso.

Quindi un primo vantaggio per il creditore.

Secondo vantaggio: il ravvedimento dopo il protesto

Può tuttavia capitare che il debitore non voglia o non possa rispettare l’impegno preso e l’assegno resti insoluto.

Anche in questo secondo caso, ci sono dei vantaggi per il creditore.

Come dicevamo, il mancato pagamento dell’assegno comporta l’avvio della procedura di protesto.

Un Pubblico Ufficiale, di solito un Notaio, rileva il mancato pagamento e il nome del debitore viene iscritto nel registro tenuto dalla Centrale di Allarme Interbancaria.

Questo registro è pubblico, quindi chiunque può verificare se un soggetto è un “cattivo pagatore”.

L’iscrizione comporta anche la revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni.

Va segnalato, però, che la pubblicazione del nome non è immediata, ma avviene dopo 60 giorni.

Nei 60 giorni, il debitore può “riparare” al mancato pagamento.

In questo caso, il vantaggio per il creditore consiste nel fatto che il debitore probabilmente provvederà al pagamento entro i 60 giorni per bloccare la pubblicazione del proprio nome.

Peraltro, la legge prevede che il debitore sia tenuto a pagare non solo l’importo indicato nell’assegno, ma anche gli interessi legali, le spese di protesto ed una penale pari al 10% del capitale.

Il creditore, quindi, entro un breve termine e senza dover avviare procedure legali, potrà ottenere la soddisfazione del proprio credito.

Terzo vantaggio: il titolo esecutivo

Se non si dovesse verificare nessuna delle due ipotesi analizzate sopra, e quindi il debitore non provvede al pagamento, non tutto è perduto.

Il creditore si troverà costretto ad avviare un’azione legale di recupero del credito.

Parte tuttavia avvantaggiato.

Infatti, l’assegno rimasto insoluto, sia protestato che non, può essere utilizzato direttamente come “titolo esecutivo“.

L’assegno, cioè, viene equiparato al Decreto ingiuntivo, il provvedimento con il quale il Giudice ordina al debitore di pagare.

Il creditore munito di assegno sarà quindi un passo avanti nella procedura, con un vantaggio sia nelle tempistiche che in relazione ai costi della procedura.

Attenzione però:

l’assegno viene considerato “titolo esecutivo” solo se azionato entro 6 mesi dal giorno in cui è stato presentato all’incasso.

Quarto vantaggio: il riconoscimento di debito

Cosa accade se il termine di 6 mesi è già decorso?

Non tutto è perduto.

Il creditore ha comunque qualche vantaggio.

Sebbene la procedura di recupero del credito dovrà partire dalle prime fasi, senza possibilità di “saltare” i primi passaggi, l’ordine di pagamento emesso dal Giudice sarà “immediatamente esecutivo”.

Con l’emissione dell’assegno, infatti, il debitore ha riconosciuto il proprio debito.

La legge prevede che, in questi casi, al debitore non è concesso il termine di 40 giorni per provvedere al pagamento, ma è richiesto un pagamento immediato.

Il creditore, quindi, potrà notificare al debitore, contemporaneamente, sia il titolo esecutivo che l’atto di precetto.

Con un considerevole risparmio di tempo.

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