Assenze ingiustificate del lavoratore
Parliamo del rapporto tra assenze ingiustificate del lavoratore e licenziamento disciplinare.
La valutazione della sanzione disciplinare da adottare a fronte delle assenze ingiustificate del lavoratore va effettuata dal datore di lavoro, tra l’altro, tenendo conto delle particolarità del caso concreto e del principio della proporzionalità tra la sanzione del licenziamento e l’infrazione commessa.
Per agevolare la valutazione è opportuno per il datore di lavoro consultare previamente il CCNL applicato al rapporto di lavoro.
Spesso, infatti, i contratti collettivi disciplinano espressamente la materia dal punto di vista disciplinare.
Ad esempio il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, prevede nella sezione dedicata ai provvedimenti disciplinari che il licenziamento disciplinare possa essere adottato nel caso di assenza ingiustificata del lavoratore per almeno 4 giorni consecutivi salvo i casi di forza maggiore.
Già quindi il CCNL può essere utile per fornire dei parametri per la valutazione della proporzionalità della sanzione disciplinare, salvo il fatto che comunque occorre sempre tenere conto delle particolarità del caso concreto.
Il Giudice, infatti, nonostante il CCNL possa prevedere per una determinata infrazione la sanzione del licenziamento, non è vincolato a tale previsione e procede comunque ad una valutazione dell’adeguatezza della sanzione nel caso specifico.
Anche una recentissima sentenza della Corte di Cassazione ha affrontato proprio il tema del licenziamento per assenze ingiustificate.
In particolare, l’azienda contestava alla propria lavoratrice l’assenza ingiustificata dal lavoro. Nel caso concreto, altre assenze ingiustificate dal lavoro erano già state oggetto di due precedenti sanzioni disciplinari conservative e nonostante ciò la lavoratrice si assentava nuovamente dal lavoro senza giustificazione.
Quest’ultimo procedimento disciplinare si concludeva con un licenziamento comunicato dall’azienda alla lavoratrice.
La lavoratrice, ritenendo ingiusto il provvedimento, ha impugnato il licenziamento, portando il caso fino alla Corte di Cassazione.
I Giudici della Suprema Corte hanno anzitutto preso le mosse dalla disciplina del CCNL applicabile al rapporto.
è quindi consigliabile consultare il CCNL che regola il rapporto di lavoro, verificando se prevede disposizioni particolari circa l’assenza del lavoratore e la comunicazione della stessa.
I Giudici, valutando il caso concreto, hanno quindi ritenuto la legittimità del licenziamento, vista la disciplina posta dal CCNL, considerate le precedenti reiterate assenze ingiustificate già sanzionate ed hanno ritenuto sussistente la proporzionalità della sanzione espulsiva, risultando l’atteggiamento non collaborativo tenuto dalla lavoratrice idoneo a pregiudicare l’affidamento del datore di lavoro sull’esatto adempimento delle prestazioni future, facendo venir meno il vincolo di fiducia nel rapporto di lavoro (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-02-2017, n. 2630).
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