Attività extralavorativa durante la malattia
Una recente sentenza della Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il caso del licenziamento disposto per attività extralavotiva durante la malattia.
Il caso affrontato riguarda un lavoratore con mansioni di guida di camion con obbligo di scarico delle merce.
L’assenza per malattia era dovuta ad un infortunio, in cui il lavoratore aveva riportato una contusione a spalla e polso sinistro.
Il datore di lavoro veniva a conoscenza che il lavoratore aveva svolto attività extralavorativa durante la malattia, presso l’esercizio commerciale del figlio, dove il lavoratore si recava con la propria vettura, si occupava dell’apertura e chiusura del negozio e spostava carichi e vasi con piante.
Ritenendo tale attività contrastante con l’infortunio denunciato, il datore di lavoro licenziava il dipendente.
Quest’ultimo ritenendo ingiusto il provvedimento, lo impugnava, avviando un giudizio arrivato sino alla Corte di Cassazione.
I Giudici hanno ribadito un principio già affermato in precedenti sentenze:
lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia è idoneo a giustificare il licenziamento se l’attività è tale da far presumere l’inesistenza della malattia, dimostrando una sua fraudolenta simulazione, oppure, se tale attività valutata in relazione alla natura dell’infermità e alle mansioni svolte è tale da pregiudicare il rientro in servizio del lavoratore.
Dalle prove assunte nel processo è risultato che le condotte del lavoratore consistevano nella guida dell’automobile e nel compimento di attività che i Giudici hanno valutato non particolarmente faticose (tenere in mano un sacchetto riempito solo per 1/5, spostamento di piccole piantine e abbassamento della saracinesca dell’esercizio commerciale con dispositivo elettronico).
Valutando il caso concreto, quindi, i Giudici hanno ritenuto che le attività svolte dal lavoratore durante la malattia non fossero indicative di simulazione della stessa, né che ritardassero la guarigione.
I Giudici hanno quindi dato ragione al lavoratore, dichiarando l’illegittimità del licenziamento (Cass. Civ. Sez. Lavoro, Sent., (ud. 9.05.2017) 19.09.2017 n. 21667).
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