Audizione del lavoratore: cosa fare e come comportarsi
Cosa fare durante un incontro per l’audizione del lavoratore in un procedimento disciplinare? come comportarsi?
Andiamo con ordine. L’azienda ha scoperto il proprio dipendente commette un’infrazione disciplinare ed ha contestato per iscritto il fatto comunicando una lettera di contestazione disciplinare.
Ricevuta la lettera, il lavoratore ha un termine per giustificarsi.
Di solito il termine è di 5 giorni, ma può essere anche più lungo in base a quanto indicato nel CCNL applicato dall’azienda, che quindi va sempre consultato.
A questo punto, entro tale termine, il lavoratore ha tre possibilità:
- comunicare le proprie giustificazioni per iscritto;
- chiedere l’audizione orale;
- non giustificarsi affatto.
In realtà, c’è anche un ibrido: il lavoratore potrebbe giustificarsi per iscritto e in fondo alla lettera chiedere comunque l’audizione.
Parliamo quindi di audizione.
Anzitutto, se l’azienda riceve una richiesta di audizione, non può rifiutarla, in quanto legata al diritto di difesa del lavoratore.
L’audizione è una facoltà del lavoratore nel procedimento disciplinare, che, se tempestivamente richiesta, il datore di lavoro non può rifiutare
Cosa deve fare l’azienda quando riceve tale richiesta?
Alla richiesta del lavoratore va risposto con una comunicazione nella quale viene stabilito il giorno, l’ora e il luogo dell’incontro.
Come deve comportarsi l’azienda durante l’audizione?
L’audizione è un incontro, durante il quale il lavoratore dà le proprie giustificazioni, ossia prende posizione verbalmente sui fatti contestati.
L’azienda deve, quindi, ascoltare e non deve fare altro. In particolare, l’azienda non deve prendere nessuna decisione in quel momento. Solo successivamente l’azienda dovrà comunicare l’eventuale decisione di applicare una sanzione disciplinare.
Non è obbligatorio redigere un verbale, potendo l’azienda limitarsi a prendere appunti.
Chi partecipa all’incontro?
Lo statuto dei lavoratori (art. 7 L. 300/70), consente che il lavoratore possa farsi assistere dal sindacato. Il lavoratore può farsi assistere da una qualsiasi organizzazione sindacale, anche minoritaria, può indicare un sindacalista di fiducia e può, persino, farsi assistere da un sindacato a cui non è iscritto, ma conferisce mandato appositamente per l’assistenza nel procedimento disciplinare.
In quale luogo fare l’incontro?
E’ opportuno che l’incontro avvenga nell’ambito aziendale (quindi la sede legale o la dipendenza a cui è addetto il lavoratore). Peraltro, ci è capitato il caso di un lavoratore che si lamentasse di essere stato convocato in luogo diverso dalla sede in cui svolgeva la prestazione lavorativa. Al riguardo, tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che la convocazione del lavoratore nel luogo di lavoro non rientra nei diritti del lavoratore, purché la convocazione in luoghi diversi non si traduca, per la difficoltà della sua attuazione, in una violazione del diritto di difesa.
Sul tema dell’audizione del lavoratore puoi trovare ulteriori indicazioni nel mio post: audizione del lavoratore.
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