Audizione del lavoratore
Entro 5 giorni dalla comunicazione della contestazione disciplinare – oppure entro il diverso termine previsto dal CCNL applicato – il lavoratore può presentare le proprie difese rispetto agli addebiti contestati, giustificandosi per iscritto oppure formulando una richiesta di audizione.
Se riceve una richiesta di audizione, l’azienda deve convocare il lavoratore ad un incontro per sentire oralmente le sue giustificazioni rispetto agli addebiti contestati.
Il lavoratore nel corso dell’audizione può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale a cui aderisce o conferisce il mandato.
La richiesta di audizione durante il procedimento disciplinare comporta quindi un obbligo in capo all’azienda di sentire oralmente il lavoratore. Ciò deve avvenire prima della comunicazione della sanzione disciplinare.
Attenzione: la sanzione disciplinare comunicata senza aver prima sentito il lavoratore, che abbia fatto richiesta di audizione, è illegittima.
Un caso particolare in materia di audizione del lavoratore è stato affrontato in una recente sentenza della Corte di Cassazione.
In particolare, l’azienda comunicava una contestazione disciplinare per delle infrazioni commesse dal lavoratore.
Quest’ultimo formulava tempestivamente una richiesta di audizione.
L’azienda fissava l’incontro per l’audizione, indicando, tuttavia, erroneamente una data anteriore a quella della contestazione. Seguiva poi la sanzione disciplinare del licenziamento del lavoratore.
Il lavoratore impugnava il licenziamento, portando il caso fino alla Corte di Cassazione.
I Giudici hanno chiarito che il datore di lavoro, fissando una data per l’audizione del lavoratore già trascorsa, ha di fatto impedito al lavoratore di presentare le proprie giustificazioni, ciò indipendentemente dal fatto che l’errore nella data fosse riconoscibile dal lavoratore e che quest’ultimo potesse segnalarlo.
È, infatti, onere del datore di lavoro, prima di comunicare la sanzione disciplinare, assicurasi di aver osservato la procedura disciplinare prevista per legge e, quindi, di aver reso possibile l’esercizio del diritto di difesa del lavoratore.
I Giudici quindi hanno dato ragione al lavoratore, dichiarando illegittimo il licenziamento (Cass. civ. Sez. lavoro, 10/07/2015, n. 14437).
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