B&B in condominio
Se il regolamento di condominio vieta destinazioni d’uso diverse da quella abitativa, non si può destinare un appartamento a bed and breakfast, “affittacamere” o attività alberghiera.
Questa la decisione della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 109 del 7 gennaio 2016, ribalta il proprio precedente orientamento (sentenza n. 24707 del 20.11.2014, di cui avevamo trattato nel nostro post del 05.03.2015).
L’inversione di tendenza che deriva dalla recente pronuncia della Cassazione farà molto discutere.
Infatti, a seguito della sentenza del 2014, molti Giudici hanno dato ragione a chi ha avviato attività di B&B e affittacamere in condominio anche in presenza di divieti nel regolamento, ritenendo tali attività compatibili con la destinazione d’uso abitativa.
Ora che la Cassazione sembra cambiare idea, invece, lo svolgimento di tali attività potrà essere ostacolato dagli altri condomini se il regolamento lo vieta.
La Suprema Corte precisa che tale divieto opera anche se il regolamento è “datato” ed anche se altri condòmini, in passato, violando lo stesso regolamento, hanno utilizzato i propri appartamenti per attività commerciali, imprenditoriali o professionali.
Rimane, peraltro, la possibilità di superare il divieto regolamentare ottenendo il consenso di tutti i condòmini all’apertura del B&B … in attesa di altre pronunce della Cassazione!
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