“Bigenitorialità” o “maternal preference”?

,
bigenitorialità
Tempo di lettura: 3 minuti

bigenitorialitàNonostante il principio della bigenitorialità sia stato introdotto in Italia ormai da un decennio, con la legge 54/2006 sull’affidamento condiviso, di recente si è parlato ancora di “maternal preference”, ossia di preferenza della madre nelle decisioni sull’affidamento dei minori.

Ma in cosa consiste il diritto dei figli alla bigenitoriliatà?

La bigenitorilità è il diritto  “di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”, come espressamente previsto dalla legge.

Come si attua, quindi, in concreto il diritto alla bigenitorialità quando i genitori (che fossero o meno sposati) decidono di interrompere la convivenza?

Come può garantire ai figli minori il diritto alla bigenitorialità il Giudice che deve decidere sul loro affidamento?

Anche la risposta a questa domanda si trova nella legge, che precisa che proprio per realizzare la finalità della bigenitorialità, “il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli”.

Considerato che spesso mi trovo ad assistere padri separati, devo riconoscere che i Giudici, anche nei procedimenti più difficili e conflittuali, tendono ad assumere decisioni volte a tutelare effettivamente i minori, valutando, caso per caso, quale tipo di affidamento e di collocamento garantisca maggiormente non solo il diritto dei figli alla bigenitorialità, ma anche il loro diritto ad una crescita equilibrata e serena.

Del resto la legge prevede espressamente che anche dopo la separazione, “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente”.

In un contesto che inneggia alla “bigenitorialità”, in cui i genitori sembrano finalmente partire sullo stesso piano anche davanti al Giudice che deve decidere sull’affidamento ed il collocamento dei figli, stride la sentenza n. 18087 del 14 settembre 2016 pronunciata dalla Corte di Cassazione, che, pur ammettendone la “teorica valenza scientifica” ha ritenuto “plausibilmente valorizzato” dalla Corte d’Appello il datato ed anacronistico criterio della cd. “maternal preference”, cioè il criterio che, a parità di capacità genitoriale dei due genitori, tende a preferire la madre nella decisione sul collocamento dei minori.

Tale decisione che, per come formulata, ha destato stupore e giustificato aspre critiche, sembra tuttavia già superata dall’ultima decisione dell’autorevole Nona Sezione del Tribunale di Milano, del 19 ottobre 2016, la quale ha precisato con parole inequivocabili che “il principio di piena bigenitorialità e quello di parità genitoriale hanno condotto all’abbandono del criterio della “maternal preference” a mezzo di «gender neutral child custody laws», ossia normative incentrate sul criterio della neutralità del genitore affidatario, potendo dunque essere sia il padre, sia la madre, in base al solo preminente interesse del minore, il genitore di prevalente collocamento non potendo essere il solo genere a determinare una preferenza per l’uno o l’altro ramo genitoriale; normative del genere sono univocamente anche quelle da ultimo introdotte in Italia dal Legislatore (in particolare, la legge 54 del 2006; ma anche la legge 219 del 2012 e il dlgs 154 del 2013)”.

I padri possono stare tranquilli: il diritto alla bigenitorialità non è solo previsto dalla legge, ma anche sempre più attuato dai Giudici italiani nelle proprie sentenze, che prescindono dal ruolo genitoriale,  optando per il collocamento presso il genitore che meglio garantisca una crescita serena ed equilibrata dei bambini.

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *