Vendita: non tutti sanno che è possibile vendere un proprio bene, riservandosi il diritto di riacquistarlo.
Vediamo, nel dettaglio, di cosa si tratta.
Vendita. Il riscatto convenzionale è il patto in forza del quale il venditore si riserva il diritto di riacquistare la cosa venduta. Le ragioni possono essere molteplici: il venditore vende il bene perchè ha necessità di denaro ma spera in un secondo tempo di riacquistarlo, oppure vuole semplicemente riservarsi la possibilità di cambiare idea.
Spesso l’acquirente è la parte debole del contratto, ragion per cui il legislatore concede a questi una serie di cautele volte a tutelarne la posizione. In particolare, è previsto che il prezzo del riscatto non possa essere superiore al prezzo di vendita. Tale disposizione, da un lato, cerca di evitare che un soggetto che ha bisogno immediato di denaro sia portato a disfarsi di un bene vendendolo a un prezzo di molto inferiore all’effettivo valore e, dall’altro, cerca di evitare che il compratore scoraggi il futuro acquisto stabilendo un prezzo di riacquisto molto più alto.
Il patto di riscatto può essere applicato tanto alla vendita mobiliare quanto a quella immobiliare. Come è facile intuire, il contratto dovrà avere ad oggetto beni non consumabili, altrimenti non sarebbe possibile effettuare il riscatto.
Prima della dichiarazione del riscatto, il compratore è titolare in tutto e per tutto della proprietà del bene e ha, quindi, tutti i diritti che competono al proprietario. Il compratore, tuttavia, ha l’obbligo di conservare la cosa in buono stato di manutenzione, proprio in ragione del fatto che il venditore potrebbe, in futuro, esercitare il diritto di riscatto. In caso contrario, il venditore potrà agire nei confronti del compratore richiedendo a quest’ultimo i danni.
Il codice civile fissa un termine massimo all’esercizio del riscatto: 2 anni per i beni mobili e 5 anni per gli immobili. Nel caso in cui le parti stabiliscano un termine minore, le stesse potranno poi concordare delle proroghe, purchè il termine complessivo non superi quello legale (2 o 5 anni).
Per quanto concerne i beni immobili, la dichiarazione di riscatto deve essere stipulata per iscritto.
La dichiarazione di riscatto dev’essere accompagnata dalla corresponsione del prezzo, pena la perdita del diritto.
Il codice civile prevede, infine, una serie di regole da applicarsi nel caso in cui il bene sia nella titolarità di più soggetti: si pensi alla vendita di una sola quota di un bene indiviso o al subingresso ad un solo acquirente di una pluralità di eredi.
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