Tempo di lettura: 3 minutiUn’azienda che vuole stipulare nuovi contratti a termine oppure effettuare proroghe o rinnovi si chiederà: casa è cambiato per i contratti a termine dopo il decreto dignità?
Buona questione, perché in effetti, il 14.07.2018 è entrato in vigore il decreto dignità, convertito in legge il 12 agosto 2018.
Vediamo, quindi, le principali novità sui contratti a termine dopo il decreto dignità.
1. Durata del contratto a termine
Viene ridotta la durata del contratto a termine, che può essere stipulato per una durata non superiore a 12 mesi.
Si può anche stipulare una durata superiore, purché comunque non superi i 24 mesi e solo in presenza di una delle seguenti causali:
– “esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori”;
– “esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria”.
Quindi, per i contratti a termine dopo il decreto dignità bisogna distinguere: se hanno durata non superiore a 12 mesi non occorrono le causali. Per quelli invece tra i 12 e i 24 mesi sono state re-introdotte le causali.
Infine, ad eccezione delle attività stagionali, in caso di successione di contratti a termine tra stessa azienda e stesso dipendente per mansioni di pari livello e categoria, la durata dei rapporti di lavoro non può comunque superare i 24 mesi. Per il calcolo di tale periodo, si deve tener conto anche dei periodi di lavoro, con mansioni di pari livello e categoria, svolti con contratti di somministrazione a termine.
Quali rischi?
Quali rischi in caso di contratti di durata superiore ai 12 mesi in assenza delle causali? Il contratto si trasforma a tempo indeterminato dal superamento dei 12 mesi.
Quali rischi se il limite dei 24 mesi è superato? Anche se ci sono le causali, sia in caso di unico contratto che di successione di contratti, se si supera il limite dei 24 mesi, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dal superamento dei 24 mesi.
2. Proroghe
Se l’azienda vuole prorogare il contratto con il dipendente, può farlo liberamente nei primi 12 mesi (senza causali).
Dopo i 12 mesi, la proroga è ammessa se sussiste una delle causali indicate al paragrafo 1. La causale va specificata per iscritto.
N.b.: tale regola non si applica ai contratti per attività stagionali.
Infine, altra modifica apportata dal decreto dignità: le proroghe passano da 5 a 4. Infatti, l’azienda può prorogare un contratto a termine per un massimo di 4 volte nell’arco di 24 mesi.
Quali rischi?
Quali rischi se si proroga un contratto di durata superiore a 12 mesi in assenza di causali? Se si proroga un contratto a termine con durata superiore ai 12 mesi in assenza delle causali, il contratto si trasforma a tempo indeterminato.
Quali rischi se non si rispetta il limite delle proroghe? Se il numero delle proroghe è superiore a 4 nell’arco di 24 mesi, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla 5a proroga.
3. Rinnovi
Se l’azienda vuole rinnovare il contratto allo stesso dipendente, deve sussistere una delle causali indicate al paragrafo 1, che va specificata nel contratto.
N.b.: tale regola non si applica ai contratti per attività stagionali.
Infine, attenzione: le modifiche della disciplina sulle proroghe ed i rinnovi si applicano a rinnovi e proroghe successivi al 31.10.2018.
Quali rischi?
Quali rischi se si rinnova un contratto a termine con lo stesso dipendente in assenza delle causali? Il contratto si trasforma a tempo indeterminato.
4. Termine impugnazione contratto
Infine, è aumentato il termine concesso al lavoratore per l’impugnazione del contratto a termine, che passa da 120 a 180 giorni dalla fine del singolo contratto. Resta invece fermo il successivo termine di ulteriori 180 giorni per l’avvio del giudizio.
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