Separati in casa: oggi accade sempre più di frequente.
E’ considerata da molti coniugi come una soluzione a metà strada tra il matrimonio e la separazione “legale”.
I motivi della scelta sono i più diversi: i problemi economici, il bene per i figli, le apparenze, le questioni emotive.
Il risultato, tuttavia, è contrario al diritto.
Il Tribunale non può autorizzare a vivere “separati in casa”
Questa la conclusione alla quale è giunto il Tribunale di Como con la pronuncia della sentenza del 6 giugno 2017.
Nell’esaminare il ricorso per la separazione presentato congiuntamente da due coniugi, il Tribunale si è trovato ad affrontare la questione.
I due coniugi, infatti, chiedevano che il Tribunale, pur pronunciando la separazione “legale”, li autorizzasse a proseguire -a tempo indeterminato- la convivenza sotto lo stesso tetto.
Queste le motivazioni portate dai coniugi a sostegno della richiesta di poter vivere separati in casa:
il fatto che da anni i coniugi già vivevano separati in casa;
la volontà di entrambi di non allontanarsi dalla casa familiare, in comproprietà;
la presenza di locali idonei a consentirgli di vivere separati in casa;
la volontà di preservare le risorse economiche a favore del figlio maggiorenne, studente;
non precisati problemi di salute della moglie;
al contempo, vi era anche la volontà reciproca di svincolarsi dal dovere di fedeltà.
Il Tribunale ha ritenuto di non poter accogliere tale richiesta.
Il Giudice ha infatti precisato che, sul piano personale, le parti hanno facoltà di comportarsi come meglio credono.
Se, pertanto, desiderano proseguire una convivenza formale, non gli può essere impedito.
Non è tuttavia consentito, nel nostro ordinamento, attribuire a tale “desiderio” il riconoscimento di vero e proprio diritto.
L’intollerabilità della convivenza: presupposto della separazione “legale” che contrasta con la volontà di continuare a convivere “sotto lo stesso tetto”
Alla base dell’istituto della separazione, infatti, vi dev’essere una situazione di intollerabilità della convivenza.
Chiedendo di essere autorizzati a vivere “separati in casa”, invece, i coniugi di fatto chiedono al Giudice di autorizzare una proroga della convivenza.
Non può quindi essere accolta “la pretesa di attribuire, con un provvedimento di omologa, riconoscimento giuridico, con i conseguenti effetti della separazione coniugale, ad un accordo privatistico che regolamenti la condizione di “separati in casa””.
Peraltro, a lungo andare, la convivenza da “separati in casa” potrebbe anche portare ad un aumento dei conflitti e, ancor più grave, al danneggiamento per i figli.
Per questo motivo, è sempre opportuno valutare la situazione in cui ci si trova con l’aiuto di un esperto.
Solo in questo modo si potrà decidere con consapevolezza quale alternativa – fra quelle possibili – è meglio scegliere.

Il comodato è un contratto, disciplinato dal codice civile, in forza del quale “una parte (comodante) consegna all’altra (comodatario) una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta“.
Legittimato a richiedere la corresponsione e l’eventuale modifica dell’ assegno di mantenimento per il figlio, normalmente, è il genitore con il quale il figlio convive.
Quando sorge il diritto all’aumento dell’assegno di mantenimento?
E la mensa scolastica?
La separazione consensuale è la procedura che la legge prevede per consentire ai coniugi di separarsi legalmente di comune accordo.
Affidamento condiviso: un principio sancito nel nostro ordinamento e da cui derivano, per i genitori, non solo diritti, ma anche doveri.
In caso di separazione o divorzio, oltre all’assegno di mantenimento per i figli, il Giudice può prevedere il pagamento di un assegno anche fra gli ex
Separarsi serenamente è solo una chimera o un un obiettivo realizzabile?
In tema di affidamento, la tendenza più diffusa è quella di considerare come “preferita”, fra i genitori, la mamma.