Il 5 giugno 2016 entrerà in vigore la legge Cirinnà n. 76 del 20.05.2016, che regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze.
E’ una riforma epocale del diritto di famiglia! Ma come si attuano in concreto le Unioni civili? E cosa comportano?
La volontà del legislatore è chiara: dare anche alle persone dello stesso sesso unite da un legame affettivo, che intendano condividere un percorso di vita insieme, la possibilità di formare una famiglia riconosciuta ad ogni effetto di legge, con i medesimi diritti ed i medesimi doveri che assumono i coniugi nel matrimonio.
Per costituire un’unione civile, due persone maggiorenni dello stesso sesso devono rendere una dichiarazione davanti all’ufficiale dello stato civile (il Sindaco o un suo delegato) alla presenza di due testimoni.
Le parti dell’unione civile potranno stabilire di avere un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi ed in tal caso la parte che assumerà il cognome dell’altra potrà decidere di anteporlo o posporlo al proprio.
Con l’unione civile entrambe le parti acquistano pari diritti e doveri, assumendo l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale, oltre che alla coabitazione; sceglieranno di dare un indirizzo alla propria vita familiare e fisseranno una residenza comune.
Se non verrà scelto un regime patrimoniale diverso, con l’unione civile sarà costituita la comunione dei beni tra le parti.
Le parti dell’unione civile avranno reciproco diritto al TFR dell’altra parte ed alla pensione di reversibilità, in caso di decesso, ed godranno dei medesimi diritti attribuiti ai coniugi in materia di eredità e donazioni.
Sostanzialmente le stesse cause che provocano lo scioglimento del matrimonio, causeranno lo scioglimento dell’unione civile, alla quale si applicherà la disciplina prevista per il divorzio.
“Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile”, tutte le norme che contengono la parola “coniuge” o definizioni equivalenti si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, con un’eccezione “illustre” in materia di affidamento e adozione dei figli minori.
Ma dal 5 giugno 2016 si potranno già contrarre unioni civili?
Teoricamente si, considerato che le norme sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso saranno efficaci dall’entrata in vigore della legge.
E’ però previsto che il Governo avrà 30 giorni di tempo per stabilire le norme transitorie necessarie per la tenuta dello stato civile, quindi può essere che sia necessario un breve periodo di assestamento.
Entro 6 mesi il Governo dovrà poi emanare decreti legislativi volti a rendere effettiva l’applicazione della legge sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso.
Devono infatti essere adeguate le procedure burocratiche dei registri anagrafici dello stato civile, nonché le norme di diritto internazionale privato, per recepire come unioni civili e legalizzare anche in Italia le coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto matrimonio all’estero.
Probabilmente questa legge indurrà tutti gli operatori del diritto di famiglia a riflessioni di più ampio respiro, che porteranno ad una sempre maggiore integrazione tra le diverse normative ed anche per questo costituisce indubbiamente una svolta epocale.
La legge contiene però anche una seconda parte, volta a disciplinare le “convivenze di fatto” tra due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia, che non abbiano contratto matrimonio (se di sesso diverso) o unione civile (se dello stesso sesso).
Anche questa seconda parte merita una riflessione… che rimandiamo però ai prossimi articoli!