State affrontando separazione e divorzio e vorreste farlo in Comune anziché in Tribunale?
La nuova procedura, che consente di ricorrere all’Ufficiale dello Stato Civile anziché al Tribunale per separazione e divorzio e anche per la modifica delle condizioni di separazione e divorzio precedenti, è stata introdotta con la riforma avuta nel 2014 (d.l. n. 132/14 e legge n. 162/14).
Separazione e divorzio in Comune: bisogna rispettare alcune condizioni
A tale procedura si può ricorrere a condizione che “non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero non economicamente autosufficienti”.
Questa, però, non è l’unica condizione, in quanto la legge prevede anche che: “l’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale”.
Tuttavia, una circolare del Ministero dell’Interno (n. 6 del 24.4.15) ha interpretato tale condizione nel senso che è escluso da tale divieto “l’obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico”.
Conseguenza: in forza di tale circolare, sembra possibile che l’accordo di separazione e divorzio fatto in Comune possa riguardare anche gli aspetti patrimoniali se questi sono relativi al pagamento, da parte di un coniuge ed a favore dell’altro, di un assegno periodico (cosiddetti assegno di mantenimento e assegno divorzile).
La nuova procedura e l’assegno a favore del coniuge
Tale interpretazione, tuttavia, è stata contestata dinanzi al TAR del Lazio che, con sentenza n. 7813 del 07.07.16, ha annullato la Circolare del Ministero dell’Interno.
Il TAR ha affermato, con la propria pronuncia, che la procedura di separazione e divorzio dinanzi all’Ufficiale di stato civile è una procedura agevolata e semplificata, che tuttavia può essere seguita solo in presenza di condizioni che non danneggino i soggetti deboli, che con tale procedura non hanno alcuna forma di tutela.
Infatti, l’Ufficiale di stato civile deve solo “registrare” la decisione dei coniugi di separarsi o divorziare, senza poter entrare nel merito degli accordi, a differenza di quanto avviene quando i coniugi sono assistiti da un legale che, invece, fornisce ai coniugi tutte le indicazioni relative a conseguenze, vantaggi e svantaggi delle scelte che stanno facendo.
Prevedere, quindi, che davanti all’Ufficiale di stato civile i coniugi si possano accordare per il pagamento di un assegno periodico, senza che siano spiegate le conseguenze di tale scelta, potrebbe comportare un danno per il soggetto debole, circostanza che, afferma il TAR, si deve evitare.
In conclusione, qualora i coniugi siano interessati a concordare il pagamento di un assegno periodico, non gli sarà possibile affrontare separazione e divorzio in Comune, ma sarà loro necessario (e opportuno) farsi assistere da un legale.


È risaputo che, se a carico del genitore 
Nell’ambito del
Il 5 giugno 2016 entrerà in vigore la legge Cirinnà n. 76 del 20.05.2016, che regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze.
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