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Se il genitore separato non rispetta i provvedimenti del giudice può essere sanzionatoCosa può fare un genitore separato se l’altro non rispetta i provvedimenti del Giudice?

“La mia ex moglie dice che nostra figlia è malata e non possono tenerla con me anche se sarebbe il mio fine settimana … poi scopro che invece l’ha portata dalla nonna e che stava benissimo. Quando le ho chiesto spiegazioni mi ha risposto che lei è la madre e lei decide per sua figlia! Questa cosa si ripete spesso e la bambina comincia ad allontanarsi da me … Ma c’è un provvedimento del Giudice … può farlo avvocato?”.

Ovviamente No!

Ma cosa può fare un genitore separato se il comportamento dell’altro genitore mira, ripetutamente, in modo preordinato e talvolta anche spudorato, a negare la sua partecipazione alla vita dei figli?

Il genitore che subisca “gravi inadempienze” o “atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento”, può rivolgersi al suo avvocato perché presenti un ricorso al Tribunale e chieda un provvedimento che ammonisca il genitore inadempiente, che disponga il risarcimento del danno a carico del genitore inadempiente in favore del minore o dell’altro genitore, o ancora che condanni il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione pecuniaria, da un minimo di 75 euro ad un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

“Ma i Tribunali davvero ammoniscono o condannano i genitori separati a sanzioni e risarcimenti?” Certamente, quando i presupposti ci sono.

Questa possibilità è stata introdotta nel 2006 e sta diventando un importante strumento a garanzia del diritto dei bambini di mantenere effettivamente, nella propria quotidianità, un rapporto significativo con entrambi i genitori, oltre che un valido deterrente per i genitori poco attenti al rispetto delle regole stabilite dal Tribunale in sede di separazione, divorzio o affidamento dei figli.

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addebito nella separazioneCos’è l’addebito della separazione? Come si ottiene? Che effetti ha?

La prima cosa da chiarire è che si può parlare di “addebito” della separazione solo in caso di separazione giudiziale, perché la decisione di addebitare la separazione ad uno solo dei due coniugi spetta al Giudice della separazione, a seguito di una espressa richiesta dell’altro coniuge, dopo aver accertato che il comportamento contestato, oltre ad essere contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, sia stato la causa diretta e prevalente della separazione stessa.

Per semplificare, riprendendo il mio post del 26 gennaio, se il coniuge lascia la casa coniugale all’improvviso, senza alcuna preventiva avvisaglia, interrompendo un normale menage coniugale che non dava avvisaglie di crisi, certamente viola il dovere di coabitazione nascente dal matrimonio e pone le basi perché la separazione gli sia addebitata.

Viceversa, se il coniuge lascia la casa coniugale quando il matrimonio è già in crisi, a maggior ragione se sono in corso le trattative per definire le condizioni della separazione, difficilmente l’abbandono del tetto coniugale, in sé, potrà costituire motivo di addebito della separazione.

Gli effetti della pronuncia di addebito della separazione sono di natura esclusivamente patrimoniale:

Il coniuge a cui è addebitata la separazione perde il diritto (ove lo avesse avuto) all’assegno per il proprio mantenimento da parte dell’altro coniuge. Per il coniuge a cui viene addebitata la separazione che non avesse comunque diritto ad ottenere dall’altro coniuge un contributo al proprio mantenimento, l’addebito nulla cambia da questo punto di vista. Il coniuge a cui fosse addebitata la separazione mantiene comunque il diritto ad ottenere gli “alimenti” dal coniuge separato, qualora si trovi in stato di effettivo bisogno, dovuto non solo all’insufficienza dei mezzi economici ma anche all’impossibilità di procurarseli svolgendo un’attività lavorativa.

Il coniuge a cui è addebitata la separazione perde il diritto ad ereditare in caso di morte dell’altro coniuge. Con la riduzione dei tempi necessari per poter presentare la domanda di divorzio (cd. divorzio breve), tuttavia, anche questa conseguenza sembra ridimensionata, considerato che dopo il divorzio i coniugi escono dall’asse ereditario l’uno dell’altro.

La limitata casistica coperta dalle conseguenze patrimoniali conseguenti all’addebito della separazione ha ridotto negli anni la richiesta e spesso anche chi avrebbe diritto di ottenere una pronuncia di addebito della separazione a carico del coniuge, privilegia saggiamente la via della separazione consensuale. Il coniuge a cui è addebitata la separazione perde il diritto (ove lo avesse avuto) all’assegno per il proprio mantenimento da parte dell’altro coniuge. Per il coniuge a cui viene addebitata la separazione che non avesse comunque diritto ad ottenere dall’altro coniuge un contributo al proprio mantenimento, l’addebito nulla cambia da questo punto di vista. Il coniuge a cui fosse addebitata la separazione mantiene comunque il diritto ad ottenere gli “alimenti” dal coniuge separato, qualora si trovi in stato di effettivo bisogno, dovuto non solo all’insufficienza dei mezzi economici ma anche all’impossibilità di procurarseli svolgendo un’attività lavorativa.

La limitata casistica coperta dalle conseguenze patrimoniali conseguenti all’addebito della separazione ha ridotto negli anni la richiesta e spesso anche chi avrebbe diritto di ottenere una pronuncia di addebito della separazione a carico del coniuge, privilegia saggiamente la via della separazione consensuale.

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“Ci stiamo separando, litighiamo continuamente e la convivenza è diventata impossibile per noi e per i bambini. Se lascio la casa coniugale, cosa rischio? L’ abbandono del tetto coniugale é reato?”.

abbandono tetto coniugaleQuesta domanda ricorre quasi in ogni separazione, dove i litigi e la difficile gestione della quotidianità accendono gli animi e spesso rischiano di compromettere l’accordo dei coniugi per una separazione consensuale.

Poiché la convivenza con il coniuge costituisce uno dei doveri coniugali, l’abbandono del tetto coniugale è uno dei motivi che potrebbe consentire all’altro coniuge di ottenere l'”addebito” della separazione, ove ne costituisse la causa principale.

Tuttavia, se uno dei coniugi lascia la casa coniugale dopo che la crisi coniugale è già stata dichiarata e proprio a causa della crisi della coppia, o magari nella fase delle trattative con il coniuge per concordare le condizioni di una separazione consensuale, anche se avviene senza l’autorizzazione del Giudice, non potrà fondare motivo di “addebito” della separazione.

Per rispondere poi alla domanda se possa costituire reato, bisogna precisare che l’abbandono del tetto coniugale non è una condotta di rilevanza penale in sé, a meno che non si traduca nel reato di “violazione degli obblighi di assistenza familiare”, che si ha quando il coniuge che lascia la casa coniugale, omette di contribuire al mantenimento economico ed al sostegno morale ed affettivo della famiglia ed, in particolar modo, dei figli.

Certo è, peraltro, che il coniuge che lascia la casa coniugale, affidando i figli alle cure dell’altro coniuge, anche senza commettere reato, poi difficilmente potrà ottenere di poter vivere con i figli minorenni nella casa coniugale.

Recentemente infatti la Corte di Cassazione, negando il collocamento dei figli alla madre che li aveva lasciati al padre nella casa coniugale, ha sottolineato che per ottenere il collocamento dei figli minori presso di sé e, di conseguenza, l’assegnazione della casa coniugale, è fondamentale vivere con i figli minori nella casa coniugale al momento della separazione.

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“Se un ragazzo disoccupato muore in un incidente stradale, alla moglie e al bambino spetta un risarcimento?”.

risarcimento danno morale patrimoniale morte congiuntoCon questa triste richiesta Francesco aprì il colloquio con il suo Avvocato, raccontando che il fratello Antonio era morto dopo essere stato investito da un’auto sulle strisce pedonali.

La famiglia era ancora sotto shock… Antonio era sposato ed era diventato da poco papà, ma aveva anche perso il lavoro ed era in procinto di aprire una sua attività.

Adesso la moglie, oltre che disperata, era anche in difficoltà economica e qualcuno gli aveva detto che era inutile rivolgersi ad un avvocato perché Antonio non lavorava e quindi la moglie non avrebbe avuto nessun risarcimento dall’assicurazione dell’auto che lo aveva investito.

L’Avvocato gli spiegò quindi che non era assolutamente vero: il risarcimento del danno morale sarebbe spettato non solo alla moglie ed al figlioletto, ma anche a lui, alla madre ed al padre e ad eventuali altri parenti conviventi.

Il danno morale deve essere risarcito a tutti i congiunti più stretti e si calcola secondo parametri che considerano il rapporto di parentela, l’età del defunto e dei congiunti, la convivenza o meno dei parenti, la composizione del nucleo familiare, ecc… Il danno morale infatti non ha nulla a che vedere con il reddito!

“Altro discorso va fatto per il danno patrimoniale che – spiegò l’Avvocato -oltre a comprendere le spese (per esempio quelle sostenute per il funerale), si estende all’apporto economico che Antonio dava alla sua famiglia e che, in questo caso, essendo lui disoccupato, forse non sarà risarcito”.

Forse però… Perché a ben vedere Antonio aveva solo trent’anni ed era sì disoccupato ma aveva già investito dei soldi per avviare una sua attività che, si supponeva, lo avrebbe fatto guadagnare.

L’Avvocato quindi prospettò alla famiglia di presentare all’assicurazione una completa e dettagliata richiesta risarcitoria per il danno morale di tutti i congiunti, indubbiamente, ma anche per il danno patrimoniale della moglie…

In fondo Antonio era un apprezzato artista del tatuaggio è l’investimento in un’attività in proprio avrebbe potuto fruttare alla sua famiglia un mantenimento per gli anni a venire…