Tempo di lettura: 4 minuti

separazione di fattoLa separazione di fatto è una forma di separazione ormai sempre più utilizzata dalle coppie sposate per interrompere la convivenza matrimoniale senza formalizzare la separazione, né renderla ufficiale.

Soprattutto quando i coniugi hanno una lunga vita matrimoniale alle spalle, o quando sono in grado di gestire civilmente i propri rapporti anche senza un documento ufficiale, la separazione di fatto può aiutare i coniugi a stemperare le tensioni.

Ma la separazione di fatto può essere una soluzione definitiva o si tratta di un temporaneo interregno tra il matrimonio e la separazione legale?

Quali sono le conseguenze giuridiche di questa scelta? Si tratta di un’opzione conveniente? La separazione di fatto è sostenibile nel lungo periodo?

Facciamo chiarezza.

Cos’è la separazione di fatto e perchè adottarla?

La separazione di fatto si verifica quando i coniugi decidono di interrompere la convivenza matrimoniale, senza avviare una separazione legale. Non essendo regolata da un provvedimento giuridicamente rilevante, la separazione di fatto non comporta lo scioglimento dei doveri coniugali sanciti dal matrimonio, come l’assistenza morale e materiale.

Ma allora, perchè i coniugi decidono di separarsi senza dare conseguenza giuridica alla loro decisione?

Le motivazioni più comuni che inducono i coniugi a scegliere la separazione di fatto sono sostanzialmente due: nel caso in cui abbiano il desiderio di interrompere subito una convivenza divenuta difficile e sperimentare un nuovo assetto famigliare (soprattutto quando ci sono figli minori) e, dall’altro lato, di limitare i costi necessariamente connessi alla separazione legale .

La sperimentazione di un periodo di separazione può anche avere lo scopo di distendere gli animi, nel tentativo di risolvere problemi coniugali ormai opprimenti e migliorare la relazione, nella speranza che un periodo di tregua possa aiutare la coppia a ritrovarsi e rinnovare il rapporto.

La separazione di fatto, tuttavia, è spesso il preludio alla separazione legale e serve a prendere confidenza con la gestione separata dei figli, nonché a valutare, in modo più consapevole, come articolare il miglior regime di affidamento e collocamento dei figli minori.

In tali casi, sarà necessario che i coniugi concordino come gestire i figli minori, prevedendo i tempi di permanenza con ciascun genitore e stabilendo anche come gestire anche il mantenimento dei figli. Nel caso in cui uno dei due genitore provveda ad erogare un contributo per il mantenimento dei figli, sarà opportuno che tale versamento venga effettuato con modalità tracciabili e con una causale chiaramente riconducibile.

Spesso i coniugi si renderanno conto della necessità di addivenire alla formalizzazione degli accordi e nella maggior parte dei casi la separazione di fatto individua un periodo transitorio che normalmente porta ad una riappacificazione dei coniugi o ad una separazione legale.

Talvolta, tuttavia, la separazione di fatto è attuata come regime pressoché definitivo da coppie attempate, che hanno trascorso una vita intera insieme, hanno figli ormai adulti e indipendenti ai quali intendono lasciare il proprio patrimonio, non hanno alcuna intenzione di risposarsi e non vedono, quindi, ragione alcuna per dare forma giuridica al reciproco desiderio d’indipendenza, affrontando costi ritenuti non necessari. Una simile scelta, tuttavia, se vista come definitiva, potrebbe avere, in futuro, implicazioni legali non preventivate ed è pertanto sempre opportuna l’assistenza di un avvocato divorzista esperto in diritto di famiglia.

Con la separazione di fatto viene meno l’obbligo di fedeltà coniugale?

Se è vero, infatti, che la separazione di fatto non interrompe, né sospende il vincolo matrimoniale e mantiene intatti tutti i diritti e i doveri che sorgono con il matrimonio, è pur vero che con la separazione di fatto, soprattutto se protratta per un lungo periodo, i coniugi dichiarano, sia pur solo de facto, l’apertura della crisi coniugale.

La conseguenza giuridica dell’evidenza di una crisi coniugale in atto, rispetto all’obbligo di fedeltà è che il coniuge che constati l’infedeltà dell’altro coniuge dopo aver interrotto la convivenza, certamente non potrebbe ottenere in giudizio l’addebito della separazione in capo al coniuge infedele se dovesse avviare in seguito una separazione giudiziale, poiché non potrebbe imputare all’infedeltà del coniuge la crisi coniugale, dichiaratamente aperta con la separazione di fatto.

Al fine di escludere la possibilità che uno dei due coniugi, dopo aver acconsentito ad una separazione di fatto, possa tentare di far valere la violazione degli obblighi che nascono dal matrimonio, tuttavia, è opportuno rivolgersi in via preventiva ad un avvocato divorzista anche solo per una consulenza, volta a verificare i rischi connessi a tale soluzione, soprattutto se i coniugi sono in comunione dei beni.

La separazione di fatto scioglie la comunione dei beni?

La risposta a questa domanda è “assolutamente no!”. Ma ciò, in pratica, cosa comporta?

Le conseguenze di mantenere nel lungo periodo una separazione di fatto quando la coppia è in comunione dei beni è di mantenere vigente la comunione dei beni, con ogni conseguenza connessa. Ogni bene che ciascuno dei due coniugi acquisterà durante il periodo di separazione non formalizzato, infatti, continuerà ad essere di proprietà anche dell’altro coniuge e, se ciò non ha alcuna rilevanza pratica per acquisti della vita quotidiana, potrebbe diventare un problema rilevante nel momento in cui uno dei coniugi necessitasse acquistare un’automobile o una nuova abitazione.

In questi casi, protrarre oltre il lasso di tempo necessario alla minima sperimentazione una separazione di fatto, pertanto, può diventare rischioso e aggiungere un ulteriore problema che dovrà poi essere gestito quando i coniugi decideranno di tentare un accordo per una separazione consensuale o, ancor peggio, se il conflitto si dovesse accendere e dar luogo ad una separazione giudiziale.

Che differenza c’è tra una separazione di fatto e una separazione consensuale?

Abbiamo visto che in certi casi, dunque, la separazione di fatto non può costituire una soluzione definitiva e i coniugi dovranno formalizzare i propri accordi. In questi casi, una sperimentazione positiva del periodo di interruzione della convivenza potrebbe indurre i coniugi a mantenere gli accordi già sperimentati. In tal caso la separazione legale potrà avvenire in via consensuale e costituire una mera formalizzazione degli accordi già raggiunti che, ove i coniugi si avvalgano ciascuno dell’assistenza di un proprio legale, potrà costituire oggetto anche di una negoziazione assistita.

Saranno, dunque, gli avvocati a stendere l’accordo da inviare alla Procura della Repubblica per la necessaria autorizzazione qualora la coppia abbia figli minori, o del nulla osta, nel caso in cui non vi siano figli o siano divenuti maggiorenni ed economicamente indipendenti.

In via alternativa, quando i coniugi ritengano di poter raggiungere un accordo duraturo, anche per il divorzio, potranno rivolgersi al Tribunale di competenza con un ricorso per separazione consensuale che contenga, contestualmente, anche un’istanza per un divorzio congiunto e ne riporti analiticamente i contenuti.

In tal modo, pur permanendo le differenze tra divorzio e separazione, le parti potranno predeterminare le condizioni del divorzio sin dal momento della separazione e chiedere al Tribunale che, una volta omologata la separazione, sia fissata un’udienza successiva al semestre che deve trascorrere per legge, in modo da rendere quasi automatico il divorzio.

Con una simile regolamentazione, le parti passerebbero da una separazione di fatto al divorzio congiunto riducendo al minimo lo stress conseguente alla crisi familiare.

 

 

Tempo di lettura: 9 minuti

avvocato divorzistaLa crisi della coppia è un momento estremamente delicato nella vita di un marito e ancor più di un padre.

Oltre all’ovvia sofferenza psicologica, infatti, la separazione porta con sé la necessità di ridefinire integralmente i contorni dell’esistenza dei coniugi e i rapporti economici e genitoriali per trasformarli in un

Quando uno dei due coniugi decide di non voler proseguire la convivenza matrimoniale, pertanto, è fondamentale rivolgersi ad un avvocato divorzista esperto in diritto di famiglia, allo scopo di valutare ogni possibile risvolto della crisi e affrontare la situazione nel modo più sereno possibile e tutelare i propri diritti.

Quali sono le domande da rivolgere all’avvocato divorzista prima di avviare la separazione?

Per affrontare una separazione è necessario che la persona, soprattutto se è l’uomo della coppia, sia ben informata di tutto ciò che può accadere nella gestione della crisi familiare e di come si svolgono le tappe di separazione e divorzio.

Innanzitutto, prima di poter arrivare al divorzio la legge italiana prevede – salvi casi eccezionali che qui non si affronteranno – che debba necessariamente avvenire la separazione dei coniugi.

Che differenza c’è tra separazione e divorzio?

Rimandando ad altro recente articolo l’approfondimento sulle differenze tra divorzio e separazione, l’avvocato divorzista dovrebbe quanto meno spiegare che:

  • la separazione sospende i doveri coniugali tipici (per es. l’obbligo di coabitazione e di fedeltà), ma anche dopo la separazione i coniugi restano sposati (con ogni effetto conseguente anche sotto il profilo ereditario);
  • il divorzio scioglie definitivamente gli effetti civili del matrimonio e vi pone fine, tanto che gli ex-coniugi possono contrarre un nuovo matrimonio.

Quanto tempo ci vuole per ottenere la separazione?

Un avvocato divorzista non può che rispondere  a questa domanda che con il classico “dipende”.

La separazione, infatti, può essere ottenuta in modi e tempi molto diversi a seconda di quanto è litigiosa la coppia e di quanto sono lontane le rispettive posizioni.

La separazione consensuale

Se i coniugi sono in grado di accordarsi su tutti i temi che al momento della separazione si devono disciplinare (affidamento, collocamento e mantenimento dei figli, assegnazione della casa coniugale, mantenimento del coniuge debole), si potrà ottenere una separazione consensuale.

Spesso ho sentito dire frasi del tipo “Mia moglie non mi concede la separazione consensuale“, come se la separazione consensuale fosse un oggetto che si consegna.

In realtà perché si possa avere una separazione consensuale è necessaria una trattativa, la cui durata dipende, nuovamente, dalla capacità transattiva delle parti e dalla loro volontà di raggiungere un accordo.

Come avvocato divorzista mi è capitato di raggiungere un accordo con un solo incontro in presenza dei due coniugi e dei due avvocati, ma mi è altresì capitato di dover affrontare lunghe trattative che talvolta si sono positivamente concluse con un accordo e talaltra, invece, si sono concluse con una frattura insanabile che ha portato ad una separazione giudiziale.

La separazione giudiziale

Salvo che non vi siano ragioni di gravità ed urgenza (maltrattamenti, violenze, tossicodipendenze o alcoolismo, per esempio), nessun avvocato divorzista serio avvierà mai una separazione depositando un ricorso per separazione giudiziale, senza neppure aver tentato la via della trattativa per comprendere se vi siano i presupposti per una separazione consensuale.

Tuttavia, talvolta, la distanza delle posizioni rispettive tenute dai coniugi non rende possibile il raggiungimento di un accordo.

In tal caso uno dei due coniugi dovrà depositare un ricorso per separazione giudiziale al Tribunale competente, al fine di ottenere dal Giudice ciò che non sono riusciti ad ottenere dall’altro coniuge.

La separazione giudiziale parte dunque con un ricorso, in seguito al quale il Tribunale fissa un’udienza, prima della quale, dopo la riforma Cartabia, gli avvocati divorzisti di entrambe le parti dovranno depositare diversi scritti difensivi, esponendo le diverse posizioni, rivolgendo al Giudice le rispettive richieste e proponendo prove documentali e testimoniali.

Il Giudice alla prima udienza ascolterà entrambe le parti personalmente e tenterà di conciliare le rispettive posizioni per consensualizzare la separazione.

Per esperienza, sebbene la riforma Cartabia abbia introdotto una procedura che ha come effetto quello di inasprire il conflitto prima dell’incontro in Tribunale, il Giudice in udienza ha spesso l’autorevolezza necessaria per convincere le parti a limare le rispettive asperità e trovare il giusto punto d’incontro per consensualizzare la separazione.

Quando tuttavia neppure il Giudice riesce a far accordare le parti, il giudizio proseguirà e il Giudice dovrà decidere se ascoltare i testimoni eventualmente indicati dalle parti e prendere i provvedimenti provvisori e urgenti, o se incaricare un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) per dirimere conflitti per esempio sul collocamento prevalente dei figli minori o sui redditi effettivi delle parti o su altre questioni rilevanti per le quali ritenga di doversi avvalere di un esperto.

Il Giudice potrebbe anche ritenere la causa pronta per essere definita e, come spesso accade, non ascoltare i testimoni indicati dalle parti, né avviare alcuna CTU e, in tal caso, la causa si avvierà verso la sua conclusione.

Con chi vivranno i figli dopo la separazione?

Dopo la separazione i figli minorenni continueranno a vivere insieme al genitore che sarà ritenuto il genitore di riferimento che, al contrario di quanto spesso si ritiene, non è necessariamente la mamma.

Mi è capitato spesso di parlare con padri che, pur essendo indubbiamente i genitori di riferimento dei propri figli, si erano già sentiti dire dalle rispettive moglie che sarebbero stati loro a lasciare la casa coniugale ed a pagare un mantenimento per i figli. In realtà la circostanza non è né vera, né scontata.

Il padre e la madre, infatti, sono ormai posti sullo stesso piano dal principio di bigenitorialità.

Se, dunque, durante il matrimonio era il padre ad essersi occupato in prevalenza dei figli, magari perchè la madre era più impegnata del marito a fare carriera, è il padre ad aver diritto di continuare a vivere con i bambini e ad ottenere il collocamento prevalente degli stessi.

Ciò detto, non intendo illudere i padri sostenendo che sia un’impresa facile, anche quando ve ne siano i presupposti, farsi riconoscere dalla moglie ciò che di fatto si sarebbero guadagnati sul campo.

Al contrario di quanto accade a parti invertite, infatti, al momento della separazione, spesso una madre fatica a riconoscere di aver lasciato al marito il ruolo di genitore di riferimento per i figli anche quando è conclamato che fosse il marito a gestire in prevalenza i bambini ed a soddisfare i loro bisogni nel corso del matrimonio.

Ritengo, come avvocato divorzista, che tale inclinazione dipenda anche dal disvalore sociale che ancora si attribuisce ad una madre che non convive in via prevalente con i figli, senza considerare che la “parità dei sessi” obbliga necessariamente le madri che vogliono fare carriera a lasciare che i padri acquistino un ruolo più rilevante anche all’interno dell’organizzazione famigliare.

Sempre più spesso accade, infatti, che i genitori gestiscano i figli, durante il matrimonio, in modo assolutamente paritario, spartendosi equamente i compiti di cura e accudimento degli stessi.

In tal caso, al momento della separazione, dovrà essere privilegiato un collocamento paritario che consenta ai bambini di continuare a godere della vicinanza di entrambi i genitori, come avveniva prima della loro separazione.

In ogni caso, proprio grazie al diritto dei figli di mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori ed i rispettivi rami parentali, nessuno dei due genitori dovrebbe ormai rischiare di “perdere” i propri figli e nessuno dei due genitori dovrebbe mai “portar via i figli” all’altro.

Anche nel caso in cui i figli debbano essere collocati in via prevalente ad uno dei due genitori, grazie all’affidamento condiviso, entrambi i genitori manterranno integra la propria responsabilità genitoriale e potranno godere di un diritto di visita tanto ampio quanto sarà ritenuto opportuno nell’interesse dei minori.

 Chi potrà continuare a vivere nella casa coniugale?

Il genitore di riferimento, oltre al collocamento prevalente dei bambini presso di sé, avrà altresì il diritto di continuare a vivere nella casa coniugale insieme ai figli, ottenendone l’assegnazione.

La legge prevede, infatti, che il Giudice debba salvaguardare il diritto dei figli a conservare, anche a seguito della separazione dei genitori, le proprie abitudini di vita quotidiana, rimanendo a vivere nella casa coniugale insieme al genitore dal quale sono prevalentemente accuditi.

In ragione di ciò, anche se entrambi i genitori avranno l’affidamento condiviso dei figli minorenni, se uno dei due genitori avrà il collocamento prevalente dei bambini presso di sé, avrà diritto di continuare a vivere con i figli nella casa coniugale a prescindere da chi ne sia il proprietario.

Se la casa coniugale fosse in affitto, il genitore a cui verrà assegnata avrà diritto di subentrare nel contratto di locazione (se intestato al coniuge) alle medesime condizioni vigenti e il proprietario di casa non avrà facoltà d’impedirlo.

Mia moglie ha diritto a un assegno di mantenimento?

Nel corso della mia carriera di avvocato divorzista, spesso ho dovuto fronteggiare con i miei clienti richieste di assegno di mantenimento da parte di mogli che nella maggioranza dei casi non ne avevano diritto.

Quando spetta alla moglie l’assegno di mantenimento? Questo chiarimento compete all’avvocato divorzista.

L’assegno di mantenimento personale può essere richiesto dalla moglie quando non abbia un reddito proprio che le consenta di mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio.

E’ tuttavia evidente che, in molti casi, a seguito della separazione, duplicando i costi, nessuno dei due coniugi potrà mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio.

Inoltre il Giudice dovrà tenere in considerazione anche altri fattori.

E’ vero infatti che la casa coniugale viene assegnata al genitore prevalente perché possa continuare a vivervi con i figli, ma è altresì vero che l’assegnazione alla madre di una casa che sia parzialmente, o ancor peggio integralmente, di proprietà del marito, costituisce un vantaggio economico per la stessa che il Giudice dovrà considerare.

Per stabilire se alla moglie spetti un contributo al proprio mantenimento da parte del marito, dunque, il Giudice dovrà considerare i redditi e i patrimoni di entrambi i coniugi (una moglie potrebbe infatti non lavorare ma avere un patrimonio immobiliare che le consente di vivere di rendita), l’ulteriore vantaggio economico dell’assegnazione della casa coniugale se di proprietà del marito, eventuali debiti di entrambi (mutui e finanziamenti), il costo della casa coniugale e il tenore di vita goduto durante il matrimonio per determinare se alla moglie spetti o meno un contributo al proprio mantenimento da parte del marito.

Non è quindi sufficiente che la moglie lavori per scongiurare al marito l’obbligo di versarle un assegno di mantenimento se il reddito che la stessa percepisce è di gran lunga inferiore a quello del marito o non le consente di mantenersi dignitosamente.

Certamente, qualora la moglie non abbia un reddito proprio, come avvocato divorzista mi premurerei di avvisare il marito che sarà verosimilmente tenuto a contribuire al suo mantenimento, a meno che la perdita del lavoro da parte della moglie non sia stata volontaria ed ingiustificata.

Devo anche chiarire che ho espressamente riferito l’assegno di mantenimento solo alla moglie perchè nella mia lunga carriera non mi è mai capitato che fosse un marito a chiedere l’assegno di mantenimento per sé alla moglie, né ho mai visto sentenze che condannassero la moglie a mantenere il marito.

I tempi stanno cambiando e così come ho assistito padri che hanno ottenuto il collocamento prevalente dei figli minori – una volta molto più raro – non escludo che presto sarà più frequente leggere sentenze che attribuiscano un assegno di mantenimento a favore del marito.

Dovrò pagare qualcosa a mia moglie per il mantenimento dei figli?

Il contributo al mantenimento dei figli è spesso dovuto dal genitore che non ha il collocamento prevalente.

A differenza di quanto ho riferito per l’assegno di mantenimento a carico della moglie in favore del marito, come avvocato divorzista ho assistito padri che, avendo avuto il collocamento prevalente dei propri figli, oltre ad ottenere l’assegnazione della casa coniugale, hanno altresì ricevuto un contributo al mantenimento per i figli collocati in via prevalente presso di loro.

Il contributo al mantenimento dei figli, oltre ad essere parametrato ai redditi dei genitori, è altresì rapportato – o così dovrebbe essere – anche agli obblighi di accudimento assunti dai genitori e ai tempi di permanenza dei figli presso l’uno e l’altro genitore.

A fronte di redditi equivalenti e di un collocamento paritario, pertanto, entrambi i genitori dovranno provvedere direttamente al mantenimento dei figli, senza che vi sia alcun passaggio di denaro dall’uno all’altro.

Ogni avvocato divorzista vi potrà confermare, invece, che a fronte di uno squilibrio reddituale rilevante, anche a fronte di un collocamento paritario, sarà verosimilmente dovuto un assegno di mantenimento al coniuge economicamente più debole, al fine di perequare la situazione finanziaria dei due genitori.

Se poi, oltre allo squilibrio reddituale, il genitore meno abbiente sarà il genitore collocatario dei figli minori, verosimilmente avrà diritto ad un assegno di mantenimento per i figli stessi, al fine di poter provvedere a quanto necessario per la cura e l’accudimento degli stessi.

Cosa sono le spese straordinarie?

Le spese straordinarie sono tutte quelle spese che un genitore deve sostenere per i figli e che non sono ricomprese nel contributo al mantenimento ordinario.

Le spese straordinarie possono essere spese mediche, scolastiche o extrascolastiche, devono essere sempre documentate dal genitore che le sostiene e chiede all’altro di rifondere la propria parte e sono suddivise spesso in spese che richiedono e spese che non richiedono il preventivo accordo.

Anche solo in Lombardia, i Protocolli relativi alle spese straordinarie, sottoscritti tra gli avvocati divorzisti, i consigli degli ordini territoriali degli avvocati e i Tribunali sono diversi da distretto a distretto.

Solo per fare un esempio, il Protocollo del Tribunale di Bergamo e il Protocollo del Tribunale di Lecco prevedono la mensa scolastica tra le spese straordinarie, mentre il Protocollo del Tribunale di Brescia, così come il Protocollo del Tribunale di Monza e il Protocollo del Tribunale di Milano, in ossequio alle conformi decisioni in merito della Corte di Cassazione, includono la mensa nel contributo ordinario al mantenimento.

Quanto tempo deve passare tra la separazione e divorzio?

Come avvocato divorzista, esperta in diritto di famiglia, mi sono spesso trovata a rispondere a questa domanda, ma anche in questo caso la risposta è diversa a seconda che le parti abbiano optato per una separazione consensuale o per una separazione giudiziale.

I coniugi che si separano consensualmente, infatti, possono divorziare sei mesi dopo, mentre i coniugi che si sono trovati ad affrontare una separazione giudiziale dovranno attendere  almeno un anno prima di poter divorziare.

La riforma Cartabia, tuttavia, ha introdotto la possibilità di depositare con il ricorso per separazione consensuale anche il ricorso per il divorzio congiunto ed in tal caso sarà il Tribunale a fissare direttamente l’udienza (che si potrà svolgere anche per iscritto senza necessità che i coniugi presenzino), in modo da pronunciare il divorzio con una specie di automatismo, decorsi i 6 mesi dalla separazione.

Conclusione

Affrontare una separazione e un divorzio è un processo complesso che richiede assistenza legale qualificata. Parlare con un avvocato divorzista esperto in diritto di famiglia ti aiuterà a chiarire i tuoi diritti e ad affrontare la situazione con maggiore sicurezza.

Se hai bisogno di consulenza personalizzata, contatta lo Studio Legale Tassinari & Sestini per una prima valutazione del tuo caso.

 

Tempo di lettura: 6 minuti

differenze tra divorzio e separazione La maggior parte delle persone ancora pensa che non ci siano differenze tra divorzio e separazione e che i due concetti siano sostanzialmente sinonimi.

Quando, tuttavia, uno dei due coniugi, magari scimmiottando i film americani, pronuncia la fatidica frase “Voglio il divorzio!”, immancabilmente scopre che in Italia non funziona cosi e che prima di ottenere il divorzio deve affrontare la separazione.

Non solo, dunque, separazione e divorzio non sono sinonimi, ma prima di poter divorziare ci si deve separare? Esattamente!

Le principali differenze tra divorzio e separazione.

Abbiamo già accennato che prima di poter divorziare una coppia sposata deve passare attraverso la procedura della separazione, con la quale i coniugi ottengono il diritto a vivere separati, con l’obbligo del reciproco rispetto.

A differenza del divorzio, che scioglie definitivamente il vincolo matrimoniale, con la separazione i coniugi rimangono ancora uniti in matrimonio ed è sufficiente che ripristinino la convivenza per annullare la separazione.

La riconciliazione dei coniugi può anche essere espressamente dichiarata all’ufficiale dell’anagrafe del comune di residenza ed essere trascritta sul certificato di matrimonio, ma anche in assenza di una dichiarazione ufficiale, il ripristino della convivenza tra i coniugi annulla gli effetti della separazione e dopo una riconciliazione per poter divorziare si dovrà avviare una nuova procedura di separazione.

La non definitività della separazione e la possibilità che i coniugi, dopo aver sperimentato un periodo di separazione, possano riconciliarsi e ripristinare il rapporto matrimoniale senza particolari adempimenti burocratici è una delle differenze tra divorzio e separazione.

La separazione è una sospensione dei diritti e dei doveri derivanti dal vincolo matrimoniale, quali, per esempio, il dovere di coabitazione e il dovere di fedeltà, ma non vengono meno gli obblighi di assistenza morale e materiale.

Tante persone, a questo punto, pensano che la separazione, essendo un periodo di sospensione dei doveri matrimoniali, sia solo un passaggio obbligatorio ma inutile, nel quale non si prendono decisioni importanti.

Spesso, pertanto, le persone ritengono, erroneamente, che ogni decisione fondamentale si possa rinviare al momento del divorzio.

In realtà, non solo non è così, ma è proprio il contrario.

In quale momento si stabiliscono le condizioni che i coniugi dovranno osservare quando non vivranno più insieme?

Con la separazione, che è antecedente e prodromica al divorzio, vengono stabilite tutte le condizioni e le regolamentazioni più opportune affinché i coniugi, che tali ancora sono, possano gestire i propri rapporti e, soprattutto, i rapporti con i figli sotto ogni profilo.

E’ dunque in sede di separazione che si determina, in modo che spesso diventa definitivo, lo schema che dovrà essere osservato per la vita futura dei coniugi.

Sebbene, poi, i presupposti per l’erogazione di un assegno divorzile in favore del coniuge debole siano diversi da quelli che sorreggono l’assegno di mantenimento personale precedentemente previsto in sede di separazione, spesso accade che il Giudice del divorzio confermi le somme già decise in sede di separazione, soprattutto se le condizioni economiche delle parti non sono mutuate.

Ciò accade soprattutto quando il lasso di tempo trascorso tra la separazione e il divorzio è quello minimo (6 mesi in caso di separazione consensuale, 1 anno in caso di separazione giudiziale), e quando il contributo previsto per il mantenimento del coniuge economicamente più svantaggiato è di minima entità (qualche centinaia di euro).

Approfondiamo la questione relativa all’assegno di mantenimento per il coniuge ed all’assegno divorzile in uno specifico articolo, ma ci teniamo a precisare in questa sede che i presupposti sono differenti e che ciò dovrebbe sempre indurre i Giudici a valutare nuovamente la situazione al momento del divorzio.

Le differenze tra divorzio e separazione sotto il profilo economico e patrimoniale.

I presupposti per il contributo economico dato al coniuge, non sono, tuttavia, le uniche differenze tra divorzio e separazione sotto il profilo economico-patrimoniale.

Se, infatti, dopo la separazione i coniugi mantengono il rapporto di coniugio e sono ancora tenuti a sostenersi reciprocamente, con il divorzio, gli ex-coniugi (a questo punto davvero ex) interrompono ogni legame giuridico e potremmo dire, in assenza di figli, che tornano ad essere single.

Tanto ciò è vero che gli ex-coniugi divorziati possono contrarre nuovo matrimonio con altri partner.

Sotto il profilo economico, il coniuge separato mantiene il diritto alla pensione di reversibilità del coniuge premorto, il diritto di abitazione vitalizio della casa coniugale e dell’uso dei mobili che l’arredano, dopo la morte del coniuge.

Dopo il divorzio, invece, i coniugi perdono tali diritti e il diritto alla pensione di reversibilità permane solo in favore del coniuge che abbia a proprio favore un assegno divorzile e solo in proporzione alla durata del matrimonio.

L’ex-moglie divorziata che percepisce un assegno divorzile, sia pur minimo, dall’ex marito, oltre a poter richiedere una percentuale del TFR del marito se egli dovesse cambiare lavoro o andare in pensione dopo il divorzio, alla morte di questi potrebbe doversi contendere la pensione di reversibilità con la nuova moglie, sulla base della durata dei rispettivi matrimoni.

Le differenze tra divorzio e separazione sotto il profilo ereditario.

Sotto il profilo ereditario le differenze tra divorzio e separazione sono molto evidenti.

Se il coniuge separato, essendo ancora legato dal vincolo coniugale, eredita allo stesso identico modo di un coniuge non separato, vantando persino la quota di “legittima” riservata al coniuge, l’ex-coniuge divorziato esce completamente dall’asse ereditato dell’altro e, alla morte di questi, non potrà vantare alcun diritto.

Per intenderci, la persona divorziata non erediterà nulla dall’ex coniuge, a meno che questi non l’abbia espressamente nominata nel proprio testamento, per lasciarle una parte del proprio patrimonio.

Ed anzi, qualora l’ex-coniuge divorziato avesse contratto nuovo matrimonio, sarà il nuovo coniuge a vantare la quota di legittima sul patrimonio dello stesso al momento della sua morte.

differenze tra divorzio e separazioneLe differenze tra divorzio e separazione si annullano quando si parla di affidamento e mantenimento dei figli.

Non vi sono sostanziali differenze tra divorzio e separazione in ordine all’affidamento, al collocamento ed al mantenimento dei figli: se, dunque, le esigenze dei figli non sono mutate tra la separazione e il divorzio, rimanendo identici i presupposti (stipendi dei genitori, disponibilità di tempo degli stessi per accudire i figli, etc…) che avevano dato luogo alle condizioni che regolamentano la gestione dei figli in sede di separazione, tali condizioni verranno ribadite anche in sede di divorzio.

Se, dunque, in occasione della separazione era stato adottato – per decisione del Giudice o per accordo delle parti – un regime di visite e stabiliti eventuali contributi economici per il mantenimento dei figli, tale assetto sarà mantenuto anche nella sentenza di divorzio se effettivamente adottato dai genitori e se ancora coerente rispetto alla situazione di fatto dei figli.

E’ tuttavia evidente che il divorzio costituisce una seconda occasione per rimettere in discussione eventuali decisioni non più adeguate, qualora, nel frattempo, la gestione dei figli sia cambiata o sia mutata la situazione dei genitori che aveva costituito il presupposto per le condizioni adottate con la separazione. si può separare e divorziare anche con un avvocato solo?

Le differenze tra divorzio e separazione influiscono sulla scelta dell’avvocato?

Mi è capitato spesso di trovarmi ad assistere clienti uomini che al momento della separazione avevano deciso di recarsi dall’avvocato scelto dalla moglie, magari per risparmiare sulle spese legali o nella speranza di distendere gli animi assecondando la consorte.

Purtroppo però, nella stragrande maggioranza dei casi, tali clienti si erano poi trovati ad accettare delle condizioni capestro, difficili da sostenere nel lungo periodo, appunto con lo scopo evidente di porre fine rapidamente al conflitto famigliare, magari senza sapere che alcune condizioni (soprattutto se relative al collocamento e al mantenimento dei figli) non evidenziano grandi differenze tra divorzio e separazione e non si modificano da un passaggio all’altro.

Dopo aver sperimentato per diversi mesi, o talvolta anni, condizioni insostenibili ed aver visto la moglie separata prosperare nella casa coniugale, mentre loro continuano a pagarne il mutuo e si trovavano costretti a ridurre drasticamente il proprio tenore di vita anche per far fronte alle spese straordinarie per i figli a contributi di mantenimento già troppo elevati, i mariti che avevano scelto di recarsi dall’avvocato della moglie per risparmiare si rendono conto di non aver fatto un affare e mi chiedono come si possa intervenire perchè “io avvocato non posso andare avanti così!”.

Se alcune condizioni stabilite in sede di separazione sono difficili da modificare in sede di divorzio, è ancora più difficile modificare tali condizioni se si è deciso di depositare il ricorso per il divorzio congiunto unitamente al ricorso per la separazione consensuale, come ormai la Riforma Cartabia consente di fare.

Dopo la riforma Cartabia, pertanto, diventa ancora più importante che il marito si avvalga dell’assistenza di un avvocato divorzista per tutelare la propria posizione sin dal momento della separazione, a maggior ragione se si pensa di avvalersi della possibilità di depositare in Tribunale congiuntamente sia il ricorso per la separazione, sia il divorzio.

Differenze tra divorzio e separazione in 5 punti:

  1. La separazione è un passaggio obbligato sulla strada verso il divorzio: salvo casi eccezionali, infatti, non si può avere divorzio senza aver prima ottenuto la separazione
  2. I coniugi separati restano sposati e come tali sono trattati sia in vita (per esempio nel caso uno dei due si ritrovi in ospedale e non sia più in grado d’intendere e di volere) sia in caso di morte, poiché i coniugi separati ereditano l’uno dall’altro; mentre con il divorzio si scioglie definitivamente il matrimonio e gli ex-coniugi non avranno più altri legami che quelli dettati da eventuali figli
  3. Non vi sono differenze tra divorzio e separazione in relazione all’affidamento, al collocamento ed al mantenimento dei figli della coppia e ciò rende estremamente importante avvalersi di un buon avvocato divorzista, esperto in diritto di famiglia già in sede di separazione
  4. La moglie separata che percepisce un assegno di mantenimento potrà chiedere, al momento del divorzio, un assegno divorzile, che ha però presupposti diversi rispetto all’assegno di mantenimento ottenuto in sede di separazione e dovrà dimostrare di averne diritto
  5. La moglie divorziata conserva un diritto sia ad una quota del TFR del marito sia alla pensione di reversibilità solo se goda di un assegno divorzile, mentre la moglie separata conserva tutti i diritti legati al rapporto matrimoniale.
Tempo di lettura: 5 minuti

 

Mantenimento figlio

“Mantenimento figlio” è la prima voce nell’elenco degli argomenti da discutere quando una coppia genitoriale si separa, sia nell’ambito di separazioni dei coniugi, sia in ogni giudizio che coinvolge genitori non sposati che decidono di interrompere la convivenza. E’ evidente che i genitori non smettono di essere tali nel momento in cui smettono di convivere ed entrambi dovranno continuare a contribuire alla crescita, all’educazione, alla cura dei propri figli anche sotto il profilo economico.

Considerato che è un diritto riconosciuto ai figli quello di mantenere un rapporto significativo con entrambi i genitori ed i rispettivi rami parentali, ci si potrebbe chiedere se non sia sufficiente che ciascun genitore continui ad occuparsi del proprio figlio quando lo tiene con sé, senza la necessità di prevedere passaggi di denaro tra i genitori.

Vediamo di dare una risposta a questa domanda, di comprendere la funzione dell’assegno di mantenimento e di analizzare tutte le questioni che le coppie separate si trovano ad affrontare in ordine al mantenimento del figlio.

1. Il mantenimento diretto

Quando entrambi i genitori si occupano direttamente del figlio nelle tempistiche tra loro concordate o decise da un Giudice, senza che sia previsto un contributo economico in favore di nessuno dei due per il mantenimento del figlio, si dice che i genitori sono in regime di “mantenimento diretto”.

In tal caso, entrambi spenderanno direttamente quanto necessario per nutrire i figli, dar loro un’abitazione pagandone i relativi costi, e acquistare per loro il vestiario necessario.

Il mantenimento diretto, tuttavia, può essere attuato nei casi di seguito elencati:

1) i genitori hanno redditi pressoché equivalenti e il figlio soggiorna in modo paritario con l’uno e con l’altro dei propri genitori (collocamento paritario o paritetico).

Per esempio: la madre guadagna 1600 € netti al mese per 14 mensilità (1600×14:12 mesi = 1866,66 €), il padre guadagna circa 1750 € netti al mese per 13 mensilità (1750×13:12= 1895,83 €), i figli trascorrono con i genitori settimane alternate e la casa coniugale e la casa coniugale era in locazione per cui entrambi pagano un canone per la propria abitazione.

2) il genitore che ha il collocamento prevalente ha un reddito sensibilmente superiore rispetto a quello del genitore non collocatario e non si è ritenuto opportuno stabilire un contributo economico da parte di questi, che contribuirà, proporzionalmente alle proprie possibilità, occupandosi del figlio nel periodo in cui lo terrà con sé.

Per esempio: il figlio è collocato prevalentemente presso il padre (circostanza che capita ormai più frequentemente che in passato) che guadagna circa 4000 € al mese per 13 mensilità (4000×13:12= 4333,33 €), mentre la madre, che tiene con sé il figlio 4  o 5 giorni al mese in meno rispetto al padre, guadagna 1600 € al mese per 14 mensilità ed entrambi hanno un canone di locazione da pagare.

2. Qual è la funzione dell’assegno di mantenimento del figlio e quando è dovuto?

Il mantenimento del figlio richiederà, invece, un contributo economico a favore del genitore economicamente più debole.

L’assegno di mantenimento figlio ha la funzione di consentirgli di mantenere il medesimo tenore di vita goduto durante la convivenza dei genitori.

L’assegno di mantenimento, infatti, ha la funzione di consentire proprio al figlio di godere delle stesse possibilità sia quando si trova a vivere con la mamma, sia quando vive con il papà.

Facciamo un esempio: la mamma ha il collocamento prevalente del figlio minore, guadagna circa 1600 € al mese per 14 mensilità (=1866,66 € su 12 mesi) ed ha ottenuto l’assegnazione della casa coniugale di proprietà esclusiva del marito. La casa ha un valore locatizio di 800 € al mese ed è quindi come se la Signora ricevesse dal marito 800 € al mese per un canone di locazione, maturando un attivo mensile di € 2666,66.

Il marito guadagna circa 4000 € al mese per 13 mensilità (= 4333,33 € su 12 mesi) e, oltre a dover continuare ad onorare il un mutuo residuo con una rata di 400 € al mese, paga un canone di locazione di 800 € al mese per l’abitazione in cui si è trasferito e gli residueranno mensilmente 3133,33 € (= € 4333,33-800-400).

In tal caso, verosimilmente il padre in questione potrà essere tenuto a pagare un contributo per il mantenimento del figlio di 300/400 € che consentiranno alla madre di poter far fronte alle esigenze principali del minore senza dover limitare il suo tenore di vita.

3. Quali costi copre l’assegno di mantenimento figlio e cosa sono le spese straordinarie?

L’assegno di mantenimento contribuisce a coprire i costi ordinari del figlio, nei quali sono compresi il vitto (la spesa alimentare), l’alloggio (la quota parte delle utenze domestiche, spese condominiali, canone di locazione o mutuo, tari, etc.), il vestiario, i farmaci da banco e le piccole spese quotidiane.

Secondo le linee guida del CNF (Consiglio Nazionale Forense), il contributo al mantenimento dovrebbe ricomprendere anche buona parte dei costi prevedibili che un genitore è tenuto a sostenere per il figlio.

Tuttavia, in modo del tutto difforme, molti Protocolli sulle spese straordinarie previsti dai singoli Tribunali comprendono buona parte di tali costi tra le spese straordinarie da ripartirsi normalmente nella misura convenuta, normalmente al 50%.

4. Mantenimento figlio maggiorenne

I padri separati tenuti al mantenimento dei propri figli mi hanno spesso chiesto se il loro obbligo cessasse con il raggiungimento della maggiore età.

La risposta a questa domanda è no. Il raggiungimento della maggiore età non basta per esonerare i genitori dall’obbligo di mantenimento, ma è necessario che il figlio maggiorenne sia anche economicamente indipendente.

“Ma quindi devo mantenere mio figlio a vita?” mi sono sentita chiedere spesso. Anche a questa domanda posso finalmente affermare che la risposta è no.

Solo recentemente, infatti, la Corte di Cassazione ha aggiustato il proprio orientamento rendendo più stringenti i presupposti alla base del diritto del figlio maggiorenne al mantenimento, sino ad arrivare ad affermare che, se per il figlio appena maggiorenne l’iscrizione all’Università o la prosecuzione del corso di studi sono sufficienti a dimostrare il diritto ad essere mantenuto dai genitori, il figlio “adulto” che abbia ormai ultimato il proprio percorso scolastico dovrà dimostrare in modo rigoroso di aver vanamente cercato “un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel “figlio adulto” l’attesa ad ogni costo di un’occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata”.

Non basterà dunque più al figlio maggiorenne sostenere di non aver trovato il lavoro che desidera per poter continuare a percepire l’assegno di mantenimento a carico del genitore obbligato, ma dovrà dimostrare di non aver reperito un’attività per circostanze esterne insuperabili.

Ciò significa che, ove l’assegno di mantenimento sia stato deciso quando il figlio era minorenne o comunque studente, il padre obbligato a versarlo alla ex-moglie, una volta che il ragazzo abbia ultimato il percorso di studi, trascorso il lasso di tempo mediamente necessario per trovare un lavoro, di fronte all’inerzia del figlio, potrà rivolgersi al Tribunale per ottenere la revoca del contributo, a prescindere dal fatto che il figlio abiti ancora in casa con la madre.

5. Modifica dell’assegno di mantenimento figlio

L’assegno di mantenimento figlio, tuttavia, può essere rivisto anche quando il figlio non ha ancora raggiunto l’indipendenza economica.

La modifica potrebbe essere anche volta ad aumentare l’assegno di mantenimento figlio per adeguarlo alle maggiori esigenze connesse alla crescita del figlio stesso, da bambino ad adolescente.

L’assegno di mantenimento figlio potrà anche essere in diminuzione, qualora le condizioni economiche del genitore obbligato al pagamento dovessero sensibilmente peggiorare, rendendo insostenibile l’impegno economico stabilito sulla base di altri presupposti reddituali e/o patrimoniali.

Tali condizioni si sono tristemente verificate per molti padri durante la pandemia del 2020 che comportò la chiusura di molte attività e mise in difficoltà molte persone in diversi settori lavorativi.

6. Conseguenze del mancato pagamento dell’assegno di mantenimento figlio

Tanti genitori in difficoltà pensano di risolvere il problema semplicemente smettendo di corrispondere l’assegno di mantenimento alla madre dei propri figli, anche senza aver ottenuto il suo assenso.

Smettere di pagare l’assegno di mantenimento per il figlio, tuttavia, è irresponsabile sia perchè rischia di mettere in difficoltà il figlio stesso, sia per le conseguenze penali ed economiche che può comportare a danno del genitore che si sottrae al pagamento.

Il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento costituisce reato ai sensi degli articoli 570 bis del codice penale, che punisce “il coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto“.

A fronte del mancato pagamento dell’assegno di mantenimento figlio, inoltre, il genitore in favore del quale è stabilito il contributo può ottenerne il pagamento da parte del datore di lavoro del genitore obbligato o attivare altre procedure per pignorare crediti e beni del genitore obbligato.

In caso di difficoltà a corrispondere l’assegno di mantenimento figlio o qualora non lo si ritenga più dovuto, dunque, è opportuno rivolgersi ad un avvocato divorzista esperto in diritto di famiglia per ottenerne la revisione o la revoca da parte del Tribunale competente.

Tempo di lettura: 2 minuti

Sei un imprenditore previdente e cerchi di scegliere i tuoi clienti.

Solitamente preferisci le grosse società di capitali (S.p.A. e s.r.l.).

Credi infatti che queste siano più solide e, quindi, ti causino meno problemi nei pagamenti.

Ti preoccupi, infatti, di non dover spendere il tuo tempo per recuperare i tuoi crediti.

Tuttavia, considera che, in caso tu debba recuperare un credito, se il debitore è una società di persone, ci possono essere dei vantaggi.

I vantaggi del recupero del credito nei confronti di una società di persone

Le società di persone sono, tecnicamente, di tre tipologie:

società in nome collettivo (s.n.c.), società in accomandita semplice (s.a.s.) e società semplice (s.s.).

Ti stai chiedendo quale è il vantaggio del recupero del credito nei confronti di una di queste società?

Il vantaggio è che per ottenere il pagamento si può agire direttamente anche nei confronti dei soci.

Quindi, se anche la società ha problemi di liquidità ed il suo patrimonio non è sufficiente, il tuo credito può comunque essere recuperato.

Puoi infatti richiedere il pagamento ai soci.

In questo modo, avrai due o più soggetti dai quali poter ottenere il pagamento.

In particolare, cosa accade se debitore è una s.n.c.?

Nelle società in nome collettivo, come nelle altre società di persone, il patrimonio della società ed il patrimonio dei soci sono “confusi”.

I soci sono, quindi, personalmente ed illimitatamente responsabili dei debiti della società.

E sono tenuti a rispondere di tali debiti con il proprio patrimonio personale.

Tale responsabilità è stata prevista a favore del creditore, che in questo modo può avere maggiori possibilità di soddisfare il proprio credito.

Il nostro legislatore, in ogni caso, prevede una forma di tutela anche a favore del socio debitore.

La posizione del socio di una snc verso i creditori

Il socio della snc debitrice è tutelato dall’obbligo, previsto in capo al creditore, di agire innanzitutto nei confronti della società.

Solo se il creditore non riesce ad avere soddisfazione attraverso il patrimonio della società, è autorizzato ad agire nei confronti del socio.

Anche se c’è questo vincolo di “escussione preventiva della società”, il creditore può avere benefici.

Infatti il socio, per salvare il proprio patrimonio, cercherà di provvedere al pagamento con i beni della società.

Se non dovesse riuscirvi, potrai aggredire il suo patrimonio.

E’ importante segnalare che, eventuali accordi per mezzo dei quali i soci cercano di limitare la propria responsabilità, non sono validi nei tuoi confronti.

E se il socio vende le proprie quote?

Puoi sempre agire nei suoi confronti.

Infatti, anche se vende le proprie quote, il socio continua a rimanere responsabile per tutti i debiti contratti dalla società quando anche lui ne faceva parte.

Se sei una società e hai bisogno di maggiori informazioni, contattaci.

Tempo di lettura: 2 minuti

Sei un imprenditore e devi recuperare un credito? Puoi fare un intervento nell’esecuzione forzata.

interventoTi stai chiedendo: “di cosa si tratta?

E’ uno dei modi previsti dalla legge per consentirti di recuperare il tuo credito.

Invece che attivarti con un pignoramento, puoi partecipare alla procedura iniziata da un altro creditore.

In tal modo, avrai spese inferiori da anticipare, perché i costi della procedura sono anticipati da chi l’ha iniziata.

Puoi anche approfittare di tempi ridotti, perché eviti una fase della procedura, in quanto già realizzata da altri.

E alla fine della procedura potrai soddisfare il tuo credito.

Quali sono i presupposti per l’ intervento?

Il presupposto necessario è che sia pendente una procedura esecutiva.

In altre parole, dev’esserci un altro creditore che ha eseguito un pignoramento positivo nei confronti del tuo debitore.

Il pignoramento può essere di qualunque tipo: immobiliare o mobiliare.

E se mobiliare, può avere ad oggetto beni e/o crediti, presso il debitore e/o presso un terzo.

Se la procedura è attivata, puoi trarne beneficio.

E’ necessario avere un titolo esecutivo

Per poter approfittare della procedura esecutiva pendente, devi inoltre avere un titolo esecutivo.

Cosa significa?

Significa che il tuo credito deve essere “certificato” in un documento.

La legge prevede espressamente quali sono i documenti che costituiscono “titolo esecutivo”.

Fra questi, ci sono:

– le sentenze o altri provvedimenti del Giudice (ad esempio, un decreto ingiuntivo);

– le scritture private autenticate, le cambiali o altri titoli di credito;

– gli atti ricevuti dal Notaio o da un pubblico ufficiale.

Se hai uno di questi documenti, allora puoi intervenire nella procedura, senza perdere altro tempo.

E’ importante, infatti, essere tempestivi.

Gli altri casi in cui è ammesso l’ intervento

I creditori possono intervenire in un’esecuzione già avviata anche senza titolo esecutivo.

Ma solo nei casi previsti dalla legge.

Ad esempio, se al momento del pignoramento risultava dai pubblici registri un diritto di prelazione.

Per gli immobili, si pensi all’iscrizione di ipoteca da parte del creditore.

Per l’imprenditore, poi, è possibile intervenire anche quando il credito è una somma di denaro che risulta dalle scritture contabili.

Questa ipotesi è prevista per agevolare il creditore che, come te, è un imprenditore.

Come funziona l’ intervento?

A questo punto, non resta che intervenire.

Il tuo avvocato provvederà a depositare nell’ambito della procedura già pendente un “atto di intervento”.

Con questo atto si deve dichiarare al Giudice di essere creditori, spiegando la posizione e chiedendo di poter partecipare.

L’atto deve essere depositato entro un termine ben preciso:

l’udienza in cui viene disposta al vendita (o l’assegnazione) dei beni pignorati.

Anche se l’intervento viene fatto dopo tale udienza, tuttavia, non tutto è perduto.

Puoi infatti partecipare comunque alla distribuzione delle somme che sono state ricavate dalla vendita dei beni pignorati.

Il tuo credito verrà però soddisfatto che sono stati soddisfatti gli altri creditori che hanno partecipato alla procedura.

Una particolarità

Se sei imprenditore e sei intervenuto in forza degli estratti autentici, segnaliamo una particolarità che ti riguarda.

Dopo aver depositato l’atto di intervento, devi avvisare il debitore che stai facendo valere il tuo credito.

E’ quindi necessario notificare al debitore copia dell’atto e copia dell’estratto autentico.

Se sei un imprenditore e vuoi valutare l’ intervento in una procedura esecutiva, contattaci.

Tempo di lettura: 2 minuti

Stai cercando di ottenere il pagamento dei tuoi crediti.

Ti sei rivolto ad un avvocato, hai seguito tutta la procedura e, finalmente, hai pignorato i beni del tuo debitore.

Quando all’improvviso senti parlare di “conversione pignoramento”.

Ti starai chiedendo di cosa si tratta, temendo che sia un nuovo trucco del debitore per non pagare ciò che deve.

Tranquillo, è tutto sotto controllo!

La conversione del pignoramento non è altro che la possibilità, concessa la debitore, di sostituire i beni pignorati (mobili, immobili o crediti) con una somma di denaro.

 

Il debitore deve mettere a disposizione una somma sufficiente per soddisfare l’intero credito.

Quindi, ti saranno pagati: capitale, interessi e spese.

L’obiettivo che volevi raggiungere, ottenere il pagamento, è quasi realizzato.

Cerchiamo di capire come.

Conversione pignoramento: come funziona

Per non danneggiare il creditore, è previsto che il debitore pignorato debba rispettare tempi e modi previsti dalla legge.

Infatti, è necessario che il debitore depositi la richiesta di conversione pignoramento prima che il Giudice disponga la vendita dei beni pignorati.

In tal modo, si evita al creditore di sostenere ulteriori spese per proseguire l’esecuzione, che viene sospesa.

E’ anche necessario che il debitore depositi subito una somma pari ad un quinto dell’importo dovuto.

Tale somma non viene consegnata subito al creditore, ma viene temporaneamente accantonata.

Come detto, si tratta però di portare solo un po’ di pazienza: stai recuperando il tuo credito.

Il Giudice verifica la posizione e, se concede la conversione pignoramento, chiede al tuo avvocato di quantificare gli importi e fissa un termine per il pagamento.

Le tempistiche del pagamento

Ti starai chiedendo:

Ma quanto devo aspettare ancora per ottenere il pagamento?

Ci sono tempistiche diverse a seconda del tipo di pignoramento.

Ma ormai è fatta!

Se si tratta di un pignoramento “presso terzi” di somme di denaro, il Giudice concede al debitore tempi stretti per il pagamento.

Infatti, in questo caso sono già pignorate somme di denaro (ad esempio, presso la Banca o presso il datore di lavoro) e per concludere la procedura sarebbe sufficiente la pronuncia del Giudice che assegna tali somme al creditore.

Non è quindi prevista, per il debitore, la possibilità di allungare troppo i tempi.

Ciò, infatti, causerebbe nuovi e ulteriori disagi al creditore.

Se invece sono stati pignorati beni, mobili o immobili?

In tal caso la situazione è diversa.

Il debitore, infatti, può chiedere che gli venga concessa una rateizzazione.

Il Giudice deve verificare che la richiesta sia fondata su giustificati motivi e, in tal caso, la può concedere.

Le tempistiche di pagamento vengono valutate dal Giudice in base a vari elementi.

Ad esempio, l’ammontare del credito, il tipo e il valore dei beni pignorati, etc.

Ma non temere!

Anche se il debitore ottiene una rateizzazione, non è necessario attendere l’ultimo versamento per riscuotere.

Abbiamo un asso nella manica.

Durante la rateizzazione, infatti, è possibile chiedere al Giudice di assegnare le somme depositate.

Mi spiego meglio.

Il tuo avvocato, infatti, controlla che il debitore effettui ogni mese i pagamenti dovuti.

E quando le somme aumentano, sopratutto se la rateazione dura più di qualche mese, il tuo avvocato può ottenere dal Giudice un provvedimento di assegnazione parziale.

Potrai quindi iniziare a riscuotere il tuo credito prima che la procedura sia terminata.

Come vedi, hai raggiunto il tuo obiettivo!

Tempo di lettura: 2 minuti

Hai sempre pensato che il decreto ingiuntivo ti consenta di recuperare solamente i tuoi crediti.

decreto ingiuntivo

In realtà non è proprio così.

Infatti, se nella maggior parte dei casi il decreto ingiuntivo è utilizzato per tale finalità, la norma prevede che l’ingiunzione emessa dal Giudice possa riguardare, oltre alle somme di denaro, anche:

1) la consegna di una cosa mobile determinata;
2) la consegna di un insieme di beni fungibili.

Vediamo di cosa si tratta e come funziona.

La consegna di una cosa mobile determinata

Può accadere che oggetto dei rapporti fra le parti sia la consegna di un bene specifico, ad esempio un macchinario.

Normalmente, se chi riceve il bene non effettua il pagamento, ci si rivolge al Giudice per ottenere il pagamento delle somme dovute.

Tuttavia, se si ha interesse a riprendersi il bene, è possibile chiedere al Giudice di ordinare al debitore la consegna del bene.

In questi casi, il creditore deve produrre documentazione idonea ad identificare il bene di cui chiede la restituzione.

Nel caso di un macchinario, ad esempio, oltre ad una descrizione il più precisa possibile (marca, modello, colore), sarà necessario indicare anche elementi caratteristici del bene:

  • il numero di telaio o, comunque, un numero identificativo del bene;
  • la data e il luogo di consegna.

Insomma, tutto ciò che è necessario per l’esatta identificazione del bene del quale si chiede la consegna.

La consegna di beni fungibili

Si parla, invece, di decreto ingiuntivo per la consegna di beni fungibili quando il bene oggetto della richiesta non è un bene specifico, ma un bene “sostituibile”.

In tal caso, si chiede la consegna non del bene consegnato al debitore, ma la consegna di un bene identico a quello consegnato.

Ad esempio, un chilo di grano: oggetto della consegna non deve essere necessariamente il sacco di grano a suo tempo consegnato al debitore, ma può essere un qualsiasi sacco di grano a disposizione del debitore, purché abbia le medesime caratteristiche di quello consegnato.

Come funziona il decreto ingiuntivo per la consegna

Il procedimento è uguale a quello utilizzato per recuperare somme di denaro.

Si presenta un’istanza motivata al Giudice e si ottiene un provvedimento che va comunicato al debitore.

Si rimanda, per i dettagli, al precedente articolo: “Recupero crediti: cos’è il decreto ingiuntivo“.

La particolarità del decreto ingiuntivo per consegna

Quando viene proposto ricorso per ottenere la condanna alla consegna di una quantità di cose fungibili, il creditore ha un onere ulteriore rispetto alle altre ipotesi.

La norma, infatti, prevede che nel ricorso venga inserita l’indicazione della somma in denaro che il creditore è disposto ad accettare in alternativa rispetto all’originaria prestazione richiesta (la consegna di cose).

Al fine di garantire la soddisfazione del creditore, è stata quindi prevista la possibilità che l’obbligazione iniziale si converta in una diversa obbligazione, che ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro.

La conversione opererà a discrezione del debitore intimato, il quale potrà esso stesso scegliere se consegnare la quantità di cose domandata oppure se pagare la somma di denaro indicata.

Se vuoi maggiori informazioni per recuperare beni, e non solo crediti, contattaci.

Tempo di lettura: 2 minuti

L’ ipoteca è uno strumento che può consentire un miglior recupero del proprio credito.

I tempi possono essere piuttosto lunghi, ma l’importante è il risultato.

Vediamo cos’è, come funziona e quando può essere utilizzata.

Cos’è l’ Ipoteca

E’ un diritto reale di garanzia che viene esercitato su un bene altrui (debitore o terzo “datore”), solitamente un immobile.

Si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari e consente al creditore di espropriare il bene ed essere soddisfatto con “preferenza”.

La legge ne distingue tre diversi tipi:

legale – giudiziale – volontaria

Nelle procedure di recupero crediti, solitamente si fa riferimento alla tipologia “giudiziale”.

Si tratta di un’ipoteca basata su una sentenza o su altro provvedimento di condanna al pagamento .

Uno di questi provvedimenti è, ad esempio, il decreto ingiuntivo che sia stato dichiarato esecutivo.

Come funziona

Innanzitutto è necessario che il debitore abbia la proprietà di beni immobili.

Ottenuto il provvedimento di condanna, il creditore provvedere ad iscriverlo nel registro immobiliare della Conservatoria ove si trova il bene.

E’ necessario che l’ ipoteca venga iscritta su beni indicati in modo specifico e che venga indicata in modo specifico anche la somma di denaro della quale si è creditori.

Una volta iscritta, l’ipoteca “vale” per 20 anni e, in caso di bisogno, può essere rinnovata prima della scadenza.

Su ogni bene possono essere iscritte più ipoteche, da parte di creditori diversi o anche da parte dello stesso creditore a garanzia di crediti diversi.

Se vi sono più ipoteche, le stesse vengono iscritte in ordine di tempo e vengono definite di “primo grado”, “secondo grado”, “terzo grado” etc.

I crediti verranno quindi soddisfatti, una volta intervenuta la vendita del bene, in ordine di iscrizione.

Quando può essere utilizzata

Il creditore può decidere di iscrivere ipoteca e di non azionarla.

Ciò accade quando la si utilizza come mera garanzia, in attesa che l’immobile venga venduto “volontariamente” dal proprietario o che qualche altro creditore attivi l’esecuzione per la vendita forzata dell’immobile.

Tuttavia, se il creditore vuole recuperare quanto prima il proprio credito, la può attivare immediatamente.

Ottenuto il titolo ed iscritta l’ipoteca, può cioè notificare il pignoramento immobiliare ed attivare la vendita forzata dell’immobile.

Quando l’immobile viene venduto, il creditore ipotecario – grazie alla garanzia “iscritta” – viene preferito rispetto agli altri creditori che hanno preso parte all’esecuzione ed il suo credito viene soddisfatto per primo (se l’ipoteca è di primo grado).

Se sei un creditore e sei interessato ad avere maggiori informazioni in merito, contattaci qui.

Tempo di lettura: 2 minuti

La fattura – che costituisce un documento contabile/fiscale – non è necessaria per poter recuperare il proprio credito.

fattura

Il credito, infatti, può essere dimostrato anche sulla base di altri documenti:

si pensi, ad esempio, ad un contratto o ad un ordine firmati, ad un scrittura privata o ad un accordo.

Tuttavia, quando c’è una fattura, ci si sente “più sicuri” di poter recuperare il proprio credito.

Ma … è proprio vero che la fattura è sufficiente?

In realtà, la risposta è negativa.

Infatti, la sola emissione della fattura non basta.

Non dimostra l’esistenza del rapporto o la consegna della merce, ad esempio.

Può essere contestata da chi la riceve perché è un “atto unilaterale” di chi la predispone e la invia.

Ciò nonostante, la legge le attribuisce un valore “speciale”.

La fattura come prova nel recupero crediti

La legge, infatti, prevede che il creditore munito di fattura (o meglio, di estratti autentici delle scritture contabili) possa utilizzarla come prova scritta per chiedere al Giudice la pronuncia di un’ingiunzione di pagamento.

In altre parole, se hai consegnato merci o svolto prestazioni di servizi a favore di qualcuno e non hai ricevuto il pagamento di quanto concordato, puoi rivolgerti al Giudice con un procedimento “speciale” e rapido: il ricorso per ingiunzione di pagamento.

La tua richiesta – fatta al Giudice tramite un avvocato – potrà essere fondata sulle fatture che hai emesso.

Se il debitore non contesta le fatture, il procedimento è rapido e efficace.

Diversamente, in caso sorgano contestazioni, le fatture da sole non saranno più sufficiente per dimostrare l’esistenza del tuo credito, che dovrà essere dimostrato con altri tipi di prove.

I documenti che provano il tuo credito

Per i motivi detti sopra, è un buon imprenditore chi si tutela già all’inizio del rapporto e/o nel corso dello stesso predisponendo i documenti adatti a provare il credito.

Ci si riferisce, ad esempio, all’imprenditore che fa firmare un contratto o un ordine.

Magari poi scambiato a mezzo pec, per lasciare traccia e conferire una data certa.

Utili sono anche i DDT firmati e timbrati dalla controparte al momento della consegna.

Oppure, ancora, uno scambio di comunicazioni con il debitore, dalle quali emerge che il rapporto si è svolto o che le somme richieste sono dovute.

A tal fine, può essere utile, e a volte necessario, rivolgersi ad un legale, che sappia valutare la tua situazione e darti un valido supporto per poter prevenire o affrontare il recupero dei tuoi crediti.