Come rendere veloce il recupero crediti: la cambiale

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Vuoi rendere più veloce il recupero dei tuoi crediti?

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Confrontati con un legale: ti saprà dare alcune indicazioni utili.

Ad esempio, ti potrà consigliare di chiedere a “clienti sospetti” di rilasciare titoli di credito (assegno – cambiale) per il pagamento.

La procedura “ordinaria” di recupero del credito

Abbiamo visto nei precedenti articoli che la procedura di recupero del credito, solitamente, ha inizio con il “Ricorso per ingiunzione di pagamento” .

L’obiettivo è ottenere dal Giudice la pronuncia di un ordine di pagamento nei confronti del debitore.

Bisogna poi provvedere alla notifica ed attendere che decorrano i termini di legge.

Tale procedura “ordinaria”, quindi, comporta che il creditore sostenga dei costi e attenda il decorso di un certo periodo di tempo.

Costi e tempi possono essere “ridotti” quando si è in possesso di una cambiale o di un assegno.

La procedura “veloce” se hai una cambiale

Se il creditore è in possesso di una cambiale (o anche di un assegno) si possono “saltare” alcuni passaggi della procedura.

La cambiale (in generale, i titoli di credito), se regolari, sono già un “titolo esecutivo”.

In altre parole, hanno lo stesso valore di un Decreto Ingiuntivo.

Non serve, quindi, rivolgersi al Giudice perché pronunci l’ordine di pagamento (Decreto Ingiuntivo) nei confronti del debitore.

Né serve, poi, attendere che decorrano i termini per avviare l’esecuzione forzata (con precetto e pignoramento).

Si procede subito con la notifica dell’atto di precetto.

I requisiti

Perché la cambiale possa valere come “titolo esecutivo” è necessario che sia correttamente compilata e bollata.

Inoltre, deve essere “azionata” entro il termine di 3 anni dalla scadenza.

Se si tratta di assegno, il termine è molto più breve: 6 mesi dalla scadenza.

Decorsi i 3 anni, le cambiali valgono come riconoscimento del debito:

sarai agevolato nell’ottenere il provvedimento del Giudice, ma non ti sarà consentito sfruttare la procedura “veloce”.

Se agisci nei confronti di chi ha emesso e firmato la cambiale, è sufficiente che sia “insoluta”, ma non è necessario che sia “protestata”.

Se la cambiale è firmata anche da un garante oppure è stata “girata”, puoi agire anche nei confronti di questi altri soggetti e non solo nei confronti del tuo debitore originario.

Se vuoi avere maggiori informazioni e anche consigli utili per poter sfruttare questa opportunità, contattaci.