Comodato della casa e crisi coniugale
Il comodato è un contratto, disciplinato dal codice civile, in forza del quale “una parte (comodante) consegna all’altra (comodatario) una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta“.
Il comodato è normalmente gratuito.
In relazione alla durata, se non è pattuito un termine per la restituzione del bene, chi riceve il bene in comodato è tenuto a restituirlo non appena gli viene richiesto da chi gli ha concesso l’utilizzo del bene (c.d. concordato “precario”).
Spesso il contratto di comodato viene utilizzato in ambito familiare.
Ad esempio, accade che i genitori concedano una casa di loro proprietà in comodato al figlio ed alla sua nuova famiglia, senza determinazione di tempo.
Poiché in questo caso il comodato è “precario” (senza determinazione di tempo), l’immobile dovrebbe essere riconsegnato al proprietario che ne faccia semplice richiesta.
La questione, invece, è più complessa.
La Cassazione si è infatti trovata ad esaminare il caso di genitori/proprietari di un appartamento che hanno chiesto la restituzione del bene dato in comodato al figlio ed alla nuora.
La richiesta di restituzione era dovuta al fatto che la nuova famiglia stava affrontando una crisi coniugale ed i genitori/proprietari volevano tutelare il proprio patrimonio (l’appartamento) dalla suddetta crisi.
Tuttavia, la Corte di Cassazione, con la propria sentenza n. 13.716 del 31 maggio 2017, ha ribadito che, quando l’immobile è stato concesso in uso alla nuova famiglia, anche se non è prevista una durata, il comodato non può ritenersi un normale “comodato precario” ed il proprietario non può quindi pretendere la restituzione in forza della semplice richiesta.
Infatti, sebbene non sia stata determinata la durata del contratto di comodato, è evidente che lo stesso è vincolato dalla speciale “destinazione d’uso”.
La casa oggetto di comodato, infatti, deve ritenersi concessa in uso proprio per soddisfare le esigenze abitative di un nucleo familiare (quello del figlio e della sua nuova famiglia).
Per la Suprema Corte, questa “destinazione d’uso” prevale sulla mancanza del termine di durata.
La destinazione dell’immobile ad esigenze abitative di un nucleo familiare supera il diritto del proprietario alla restituzione dell’immobile concesso in comodato
Con la conseguenza che i genitori comodanti sono tenuti a consentire la continuazione del godimento anche in presenza di una crisi coniugale ed oltre la crisi coniugale stessa.
Unica eccezione, il sopraggiungere di un urgente e imprevisto bisogno del comodante.
In tal caso, spetterà al Giudice valutare la situazione e decidere se attribuire prevalenza ai bisogni del comodante o alle esigenze di tutela della nuova famiglia e della prole.