Comproprietà: rimborso spese manutenzione

rimborso spese manutenzione
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rimborso spese manutenzioneIl coniuge che paga i lavori effettuati sulla casa coniugale assegnatagli, può chiedere il rimborso “pro quota” all’altro coniuge?

Con la recente sentenza n. 2195 del 4 febbraio 2016, la Corte di Cassazione ha confermato il proprio orientamento ed ha condannato il marito a rimborsare le spese straordinarie sostenute dalla ex moglie, alla quale era stata assegnata la casa coniugale, per la sistemazione del giardino e la sostituzione della basculante del box.

Il marito lamentava che tali spese non dovevano essere rimborsate, in quanto nelle condizioni della separazione erano state poste a suo carico solo le “spese condominiali straordinarie”.

La decisione della Suprema Corte, che ha condannato il marito al rimborso, si basa però sul diverso principio, disciplinato dall’art. 1110 codice civile, secondo cui le spese per la conservazione del bene in comunione, nel caso di inattività degli altri comproprietari, possono essere anticipate da un partecipante al fine di evitare il deterioramento della cosa e di esse può essere chiesto il rimborso agli altri comproprietari.

Nel caso esaminato dai Giudici, quindi, la richiesta di rimborso è consentita dall’esigenza, prevalente, di conservare il bene in comproprietà perché lo stesso mantenga la sua capacità di fornire l’utilità che gli è propria.
L’obbligo di rimborso, quindi, dipende dalla diversa natura di tali “spese straordinarie” rispetto alla natura delle spese straordinarie disciplinate nelle condizioni di separazione.

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