Concorrenza parassitaria, disegno industriale e arte sacra

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concorrenza parassitaria
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Concorrenza parassitaria: la Corte di Cassazione affronta una fattispecie inerente due imprese concorrenti dedite alla produzione e commercializzazione di oggetti di culto.

concorrenza-parassitariaI principi enunciati risultano molto interessanti per gli addetti ai lavori.

La Cassazione, infatti, evidenzia che nella protezione delle opere del disegno industriale debbono essere comprese  le opere «che presentino, di per sé, carattere creativo e valore artistico»; a prescindere dall’eventuale produzione in serie, tali parametri debbono risultare riconoscibili anche attraverso il ricorso a criteri indiziari quali, ad esempio, il loro riconoscimento in ambiti critico-specialistici.

Gli oggetti di uso comune (sedie, lampade, autovetture, etc.) esprimono, di solito, una mera funzione utilitaristica, rappresentando soltanto quello che permettono di fare e che fanno intuire (oggetti atti a sedersi, illuminare, trasportare, etc.).

Almeno dalla seconda rivoluzione industriale si è progressivamente opposta una tendenza inversa.

Il passaggio dall’artigianato all’industria, come l’impiego di nuovi materiali (acciaio moderno e gomma) e nuove tecniche (ad esesempio nella chimica il procedimento di creazione dell’alluminio) che permettevano una maggiore produttività industriale ma anche una nuova libertà creativa, ebbero l’effetto di allargare la geografia dei mercati.

A questa esigenza commerciale di differenziazione dei prodotti si è sempre fatto seguito secondo due  diverse strade: l’una tecnologica, migliorando la suddetta funzione utilitaristica,  l’altra estetica, accattivando i consumatori verso prodotti unici e distinguibili dalle produzioni largamente seriali. Entro questa seconda linea – contraria, di norma, alle produzioni di massa – si è sviluppata la considerazione della tutela d’autore rispetto al disegno industriale.

Per disegno industriale si intende, in generale, quella fase di “progettazione” delle proprietà formali di un oggetto, risultando così secondaria la valutazione estetica degli stessi.

I prodotti di design, solitamente, acquisiscono il crisma dell’arte non già all’atto del disegno del prodotto, ma all’atto del giudizio del mercato e degli esperti su quel prodotto.

Le forme del design possono essere protette in via brevettuale, come prodotti d’autore nonchè  come marchi di forma; la loro illegittima utilizzazione può portare a condotte concernenti ipotesi di concorrenza parassitaria.

La produzione in serie non sempre equivale a produzione di oggetti non tutelabili tramite gli istituti del codice civile e di quello di proprietà industriale.

Per quanto concerne il caso di specie, il Giudice di Legittimità disconosce le conclusioni cui era giunta la Corte d’Appello nel negare presuntivamente ai rosari prodotti in serie la possibilità di una valorizzazione artistica. Estromettere i rosari dal novero dei disegni o dei modelli industriali vorrebbe dire – spiega la Cassazione – dimenticare secoli di storia dell’arte e dell’artigianato sacri.

La Cassazione evidenzia che i rosari, che per la Corte d’Appello non avrebbero dovuto essere considerati perché la qualità artistica rimarrebbe schiacciata dalla ragione primaria del culto, rappresentano un esempio di opera del disegno industriale, valorizzabile tramite il diritto d’autore e potenzialmente oggetto di condotte integrante atti di concorrenza parassitaria.

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Avv. Lorenzo Coglitore

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