Concorrenza sleale: produzione e commercio

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Concorrenza sleale: produzione e commercio; capione di più.

Le imprese operanti sul mercato devono sempre attenersi a regole di correttezza e lealtà.

Nessuna può avvantaggiarsi nella diffusione e collocazione dei propri prodotti o servizi, con l’adozione di metodi contrari all’etica delle relazioni commerciali.

Il presupposto soggettivo affinchè possa esserci concorrenza sleale è che i  soggetti coinvolti siano imprenditori e che sussista tra loro un rapporto di concorrenzialità.

Il rapporto di concorrenza si configura allorquando vi sia comunanza di clientela tra due o più imprenditori coinvolti, cioè quando i prodotti/servizi offerti dai due concorrenti siano destinati a soddisfare i medesimi bisogni.

Tipicamente, ciò si verifica in caso di prodotti o servizi identici oppure tra loro affini.

È importante sottolineare che la legge sanziona gli atti di concorrenza sleale a prescindere dal fatto che un pregiudizio si sia concretamente verificato: si sanziona la sola possibilità che un pregiudizio si verifichi.

Una circostanza molto importante e non da tutti conosciuta è la seguente.

Si trovano in situazione di concorrenza tutte le imprese che operino in una qualsiasi delle fasi della produzione o del commercio destinate a sfociare sul mercato di tali beni.

Ovviamente, i prodotti e/o i servizi di tali soggetti devono riguardare la medesima categoria di consumatori.

Concorrenza sleale: produzione e commercio. Si trovano in situazione di concorrenza tutte le imprese i cui prodotti e servizi concernano la stessa categoria di consumatori e che operano quindi in una qualsiasi delle fasi della produzione o del commercio destinata a sfociare nella collocazione sul mercato di tali beni.

Quale che sia l’anello della catena che porta il prodotto al consumatore, un’impresa viene a trovarsi in conflitto potenziale con le altre imprese posti su anelli diversi.

Questo proprio perchè è la clientela finale quella che determina il successo o meno dell’attività dell’imprenditore.

Ognuno di tali imprenditori, pertanto, è interessato a che gli altri rispettino le regole del gioco.

Solo a titolo esemplificativo, la Cassazione ha ritenuto sussistere ipotesi di concorrenza sleale nel caso di un’azienda produceva le cd. “gabbiette” utilizzate per rivestire e trattenere i tappi di vini frizzanti e di un’altra che costruiva i macchinari destinati alla produzione di tali “gabbiette”.

Cosa vuol dire questo? Che può esserci concorrenza sleale anche se un’impresa produce un determinato bene e altra impresa commercializza esclusivamente tale bene (senza produrlo).

Avv. Lorenzo Coglitore