Modifica della contestazione disciplinare
Il datore di lavoro può modificare i fatti oggetto di contestazione disciplinare al momento dell’applicazione della sanzione?
La questione è stata affrontata in una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ. 22127/2016).
Un lavoratore si assentava dal lavoro comunicando che non sarebbe rientrato a causa di maltrattamenti subiti sul posto di lavoro.
A tale lettera seguiva l’assenza per due giorni.
L’azienda rispondeva con una contestazione disciplinare, in cui contestava l’assenza da considerarsi ingiustificata invitando il lavoratore a riprendere il lavoro.
Nella lettera di giustificazioni il lavoratore ribadiva che sarebbe rientrato al lavoro solo se fossero cessati i maltrattamenti.
Il datore di lavoro comunicava la sanzione del licenziamento “perdurando ad oggi la sua ingiustificata assenza”.
Il lavoratore impugnava il licenziamento, contestando la violazione del principio dell’immutabilità della contestazione. Il lavoratore lamentava che la contestazione riguardava 2 giorni di assenza mentre il licenziamento era riferito anche alle assenze successive.
Il caso riguarda l’esame di un requisito fondamentale per la validità della contestazione disciplinare: l’immutabilità dei fatti della contestazione.
In forza di tale principio i fatti oggetto della sanzione disciplinare non possono essere diversi da quelli della contestazione.
I fatti oggetto della contestazione disciplinare devono coincidere con quelli oggetto della sanzione disciplinare.
Lo scopo di tale requisito è tutelare il diritto di difesa del lavoratore, che va messo nella condizione di difendersi sugli addebiti contestati.
I Giudici hanno individuato l’oggetto della contestazione disciplinare nell’assenza ingiustificata ed hanno valorizzato le particolarità del caso concreto, in cui il lavoratore nelle giustificazioni ha confermato l’assenza, dichiarando persino l’intenzione di volerla proseguire.
I Giudici hanno ritenuto legittimo il licenziamento, in quanto intimato in relazione ad un addebito (l’assenza ingiustificata) rispetto al quale non vi era violazione del principio di immutabilità della contestazione poiché il lavoratore era stato messo in condizione di discolparsi.
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