Contraffazione per equivalenti
Si è in presenza di contraffazione per equivalenti quando un terzo realizza una soluzione molto simile a quella tutelata da un brevetto ma non del tutto identica.
Se l’oggetto sospettato di contraffazione risolve il medesimo problema tecnico risolto dall’invenzione e i mezzi modificati costituiscono, per l’esperto del settore, evidenti e meri sostituti rispetto a quelli rivendicati, si ha una contraffazione per equivalenti.
Tale forma di contraffazione non ha una definizione normativa, ma è frutto di un’elaborazione della giurisprudenza e della dottrina, utilizzata per estendere la tutela di un brevetto.
Sicuramente, un brevetto tutela il contenuto letterale delle rivendicazioni in esso presenti.
Ma non solo: la tutela può essere estesa all’attuazione dell’invenzione con mezzi simili a quelli precisamente indicati nel brevetto.
Secondo i principi fondanti la contraffazione per equivalenti, dunque, è possibile estendere la protezione accordata al brevetto al di là del tenore letterale delle rivendicazioni, fino a ricomprendervi le imitazioni non integrali dell’invenzione protetta, nelle quali permane la stessa idea inventiva e l’insegnamento fondamentale del brevetto.
La nozione di contraffazione per equivalenti, tuttavia, è da sempre oggetto di un’interpretazione piuttosto restrittiva da parte dei Tribunali italiani, in considerazione del fatto che il suo abuso potrebbe consentire un’indebita estensione di tutala a favore del titolare del brevetto, a scapito della tutela dell’affidamento dei terzi e del progresso tecnico.
La giurisprudenza del Tribunale di Milano ne è un fulgido esempio.
Il Tribunale meneghino, infatti, utilizzando l’approccio del cd. “triple identify test”, negli anni ha affermato che si ha contraffazione per equivalenti esclusivamente quando l’oggetto incriminato svolga (1) la stessa funzione, (2) con le stesse modalità e (3) portando allo stesso risultato dell’elemento brevettato.
Sulla base di tale approccio, il il Giudice milanese, tra le varie ipotesi, ha negato vi fosse contraffazione per equivalenti
- in un caso concernente un brevetto rivendincante un particolare tipo di cerniera, affermando che quella incriminata raggiungesse il medesimo scopo ma con modalità differenti;
- nel caso di un brevetto rivendicante un dispositivo per la digitalizzazione automatica e per il rilevamento di sagome, reputando il Giudice le modalità di svolgimento della funzione differenti e, pertanto, non integranti contraffazione;
- in un giudizio di contraffazione per equivalenti di un brevetto rivendicante un’invenzione di prodotto, consistente in una striscia di sicurezza portante informazioni a stampa in un titolo di credito, evidenziando il Giudice la diversità dei mezzi utilizzati per risolvere il medesimo problema tecnico.
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