Contratto di agenzia: modifiche unilaterali

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modifiche unilaterali contratto di agenzia
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modifiche unilaterali contratto di agenziaVuoi ridurre le provvigioni al tuo agente di commercio anche se lui non è d’accordo? Ecco come farlo per bene.

Si dice che il contratto di agenzia ha forza di legge tra le parti. Questo vuole dire che in linea di principio le condizioni del contratto si possono modificare solo se tutte e due le parti sono d’accordo.

Se è solo una parte a volere modificare una condizione, senza il consenso dell’altra, in linea di principio la modifica sarà inefficace e se attuata comunque esporrà chi l’ha fatta a contestazioni e danni.

La stessa regola vale nei contratti di agenzia. La casa mandante non può modificare a piacimento le clausole del contratto e quindi, ad esempio, ridurre la zona, togliere clienti o ridurre la provvigione.

Se così fosse, sarebbe come se l’agente potesse decidere di aumentarsi la provvigione a piacimento.

C’e però un’eccezione a questa regola contenuta negli Accordi Economici Collettivi degli agenti di commercio (a proposito: gli Accordi Economici Collettivi sono 15… quale è quello che si applica al tuo contratto?).

Nei due A.E.C. principali, quello del settore Industria e quello del settore Commercio, è previsto che, entro precisi limiti, la Casa Mandante possa ridurre unilateralmente, cioè anche senza il consenso dell’agente, zona, clienti, prodotti e provvigioni.

Si tratta come detto di una eccezione alla regola e come tale quindi va trattata.

In particolare, per l’A.E.C. settore Industria 2014, l’art. 2 prevede che la Casa Mandante possa ridurre uno di questi elementi in questo modo: se la variazione incide fino al 5% delle provvigioni dell’anno precedente (cioè se facendo una simulazione sull’anno precedente l’agente avrebbe percepito minori provvigioni entro il 5%) allora basta una comunicazione scritta senza necessità di preavviso.

Le cose si complicano se l’incidenza della variazione supera il 5% perché l’agente può, entro 30 giorni da quando riceve la comunicazione di recesso, comunicare che non l’accetta e far saltare TUTTO il contratto con obbligo per la Casa Mandante a pagare le indennità di fine rapporto.

In sostanza, in questo caso, l’agente se non vuole accettare la variazione DEVE anche interrompere il rapporto, sia pure per colpa della mandante, ma non puo’ limitarsi a dire che rifiuta la variazione.

Se entro 30 giorni dalla comunicazione della variazione l’agente non dichiara interrotto il contratto, si intende accettata.

Per queste variazioni che superano il 5%, la variazione va comunicata con un preavviso di mesi 2 (plurimandatario) o 4 (monomandatario) se è compresa tra il 5% e il 15%, o con lo stesso preavviso che sarebbe necessario a cessare il rapporto se la variazione supera il 15%.

Si tratta di una novità per l’A.E.C. del settore Industria, perché fino al 2014 prevedeva una disciplina uguale a quella dell’A.E.C. del settore Commercio 2009 che in particolare prevede:

– per variazioni fino al 5% variazione libera senza preavviso;

– per variazioni tra il 5% e il 20% la variazione deve essere solo anticipata da un preavviso di mesi 2 se pluri o 4 se mono, ma senza che l’agente possa rifiutarla

– solo per variazioni oltre il 20% l’agente può rifiutare la variazione dichiarando interrotto TUTTO il rapporto. Il preavviso dovuto sarà pari a quello che servirebbe per far cessare il rapporto. Se entro 30 giorni l’agente non dichiara interrotto il rapporto la variazione si intende accettata.

In entrambi gli A.E.C. è previsto che più variazioni si sommino tra loro, per evitare la strategia del “carciofo”.

In ultimo, per l’A.E.C. Commercio il preavviso dovuto per le variazioni può essere sostituto con una indennita di preavviso ovviamente riferita alla sola parte variata. L’A.E.C. Industria non prevede questa indennita’ sostitutiva e quindi a rigore il preavviso andrebbe fatto lavorare.

Poiché, come detto, si tratta di una eccezione alla regola prevista dagli A.E.C., il presupposto è che il contratto di agenzia sia espressamente disciplinato da uno di questi contratti, cioè che in qualche clausola sia previsto che si applica l’A.E.C..

Questo perché non è automatica l’applicazione dell’A.E.C., specie nel caso in cui la Casa Mandante non è iscritta a nessuna associazione di categoria (es. Confindustria) firmataria di tali accordi.

Se la Casa Mandante non fosse iscritta a nessuna associazione di categoria e nel contratto non vi fosse un richiamo espresso all’A.E.C., il contratto sarebbe disciplinato direttamente dal Codice Civile che NON prevede alcuna deroga al principio generale che il contratto si modifica solo con una accordo.

In tal caso dunque non potranno trovare applicazione le regole sopra descritte e la Casa Mandante dovrà di volta in volta far firmare per accettazione la variazione.

Si ricorda che l’agente ha 5 anni di tempo per chiedere il pagamento di differenze provvigionali.

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