Contratto di convivenza: cos’è? Come si stipula?

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contratto di convivenza
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contratto di convivenza

Il contratto di convivenza è una novità introdotta nel diritto di famiglia dalla legge n. 76/2016 detta Legge Cirinnà e consente ai conviventi di fatto di regolamentare così “i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune”.

Ovviamente ma non è necessario che una coppia di fatto stipuli un contratto di convivenza, ma può essere opportuno per mettere in chiaro e nero su bianco come i conviventi intendono regolare i rapporti economici e patrimoniali che dalla convivenza derivano.

Per stipulare un contratto di convivenza bastano due righe scritte su un foglio qualunque e firmate da entrambi? No! E’ necessario che i conviventi si rivolgano ad un notaio o ad un avvocato.

I contratti di convivenza devono essere sì “redatti in forma scritta, a pena di nullità” e la stipula deve avvenire “con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico”.

Il contratto di convivenza firmato dal notaio o dall’avvocato non sarà però solamente vincolante per i conviventi che lo hanno firmato, ma sarà reso pubblico e quindi “opponibile ai terzi”, esattamente come il regime patrimoniale scelto dai coniugi.

Il professionista che ha ricevuto l’atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione, infatti, dovrà, entro i successivi dieci giorni, trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe.

Il contratto di convivenza può contenere:

a)  l’indicazione della residenza scelta dai conviventi;
b)  le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
c)  il regime patrimoniale della comunione dei beni, poiché, in assenza di previsione, i conviventi di fatto mantengono ovviamente separati i propri beni e patrimoni.

Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza, ma sempre rivolgendosi al notaio o dall’avvocato.

Ovviamente il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se concluso:

a)  in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza;
b)  da persone legate da vincoli di parentela, affinità o adozione;
c)  da persona minore di età;
d)  da persona interdetta giudizialmente;
e)  in caso di condanna per omicidio o tentato omicidio da parte di un convivente nei confronti del coniuge dell’altro convivente.

Il contratto di convivenza termina per:

a)  accordo delle parti;
b)  recesso unilaterale;
c)  matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
d)  morte di uno dei contraenti.

Anche per porre termine al contratto di convivenza, i conviventi si devono recare nuovamente dal professionista che lo aveva redatto, il quale dovrà provvedere a darne comunicazione all’ufficio anagrafe e, in caso di recesso unilaterale a  notificarne copia all’altro contraente all’indirizzo risultante dal contratto di convivenza stesso.

Se nel contratto di convivenza era stato scelto il regime patrimoniale della comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione medesima, secondo le stesse modalità previste per lo scioglimento della comunione tra coniugi.

Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del convivente che recede dal contratto di convivenza, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l’abitazione.

Il tempo dirà se questo strumento sarà apprezzato ed utilizzato dalle coppie di fatto ma certamente il legislatore ha in questo modo aperto una porta ai contratti pre-matrimoniali.

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