Conversione pignoramento e rateizzazione: sempre possibili?
Conversione pignoramento: è la possibilità, data per legge al debitore, di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto per capitale, interessi e spese.
Conversione pignoramento e rateizzazione: sempre possibili?
La conversione del pignoramento è possibile se il debitore pignorato deposita una istanza di conversione del pignoramento prima che il Giudice disponga la vendita o l’assegnazione dei beni pignorati.
Contestualmente, a garanzia della bontà della proposta, il debitore deve depositare in Tribunale una somma non inferiore ad un quinto dell’importo dovuto a titolo di capitale.
All’udienza, il Giudice che concede la conversione di pignoramento, determina la somma complessiva che il debitore deve versare e gli concede un termine per effettuare il versamento.
La normativa prevede anche che il Giudice, quando determina la somma complessiva da pagare, possa concedere la rateizzazione per il pagamento.
La rateizzazione può essere concessa solo se il debitore fonda la propria richiesta su giustificati motivi e il pagamento deve avvenire entro il termine massimo di 36 mesi.
Conversione pignoramento e rateizzazione non sono sempre possibili
Tuttavia, la rateizzazione della conversione di pignoramento è ammissibile solo quando le cose pignorate sono costituite da beni immobili o cose mobili.
In questo caso si parla di conversione pignoramento immobiliare o di conversione pignoramento mobiliare.
Non è consentita, invece, nel caso di pignoramento presso terzi.
In tal senso si è recentemente espresso il Tribunale di Milano con l’ordinanza pubblicata il 17.05.17.
Il caso esaminato è quello di un pignoramento presso terzi in cui il terzo aveva reso una dichiarazione parzialmente positiva.
Il debitore, che aveva depositato istanza di conversione del pignoramento, aveva anche chiesto la concessione di rateizzazione del pagamento del proprio debito.
All’udienza il creditore, alla luce della disponibilità delle somme dichiarate dal terzo, si opponeva sia alla conversione di pignoramento che alla rateizzazione.
Il Tribunale di Milano, esaminata la questione, ha concesso la conversione del pignoramento.
Ha tuttavia dichiarato inammissibile la richiesta di rateizzazione.
Conversione di pignoramento presso terzi: la rateizzazione va esclusa nel caso di pignoramento presso terzi
Il Giudice, infatti, ha rilevato nella norma una limitazione alla possibilità di richiedere la rateizzazione, concessa espressamente solo nei casi in cui il pignoramento ha per oggetto beni immobili e/o mobili.
La ragione di tale disciplina, secondo il giudice meneghino, va individuata nella necessità di equilibrare da un lato l’esigenza del creditore ad essere soddisfatto e dall’altro quella del debitore a conservare il bene pignorato.
Necessità che non è ravvisabile quando il pignoramento riguarda già una somma di denaro (liquida ed esigibile) che deve essere semplicemente assegnata al creditore, come accade nell’ipotesi di pignoramento presso terzi.
Va negata, quindi, in tal caso, la possibilità di rateizzazione del pagamento.