Cosa è lo sviamento di clientela?
Sviamento di clientela: molti ne parlano, ma non tutti forse hanno capito esattamente di cosa si tratti.
Sempre più spesso ex dipendenti abbandonano la propria azienda per costituirne una nuova.
Fin qui tutto tutto bene.
Le cose cambiano, tuttavia, se gli ex dipendenti pongono in essere una condotta sleale, perpetrando uno sviamento di clientela dalla vecchia realtà a quella neo costituita.
Cerchiamo di capire, quindi, cosa si intrenda esattamente per “sviamento di clientela”.
Tale concetto identifica il risultato di varie condotte di concorrenza sleale.
Lo sviamento può essere posto in essere in vari modi: si pensi ad un collaboratore che si appropri dei dati dei clienti della sua società, di quelli relativi alle condizioni commerciali e/o al listino prezzi e, in generale, di tutta una serie di informazioni riservate, sfruttandole poi a vantaggio della nuova realtà che è andato a creare.
Sarebbe così facile indurre il cliente a seguirti, magari applicandogli condizioni leggermente più vantaggiose rispetto a quelle praticate dalla vecchia società.
Ma non è solo un ex collaboratore che può sviare la clientela di un imprenditore.
Tale condotta illecita può essere posta in essere anche da altro imprenditore, un concorrente, violando i doveri di correttezza professionale previsti dalla legge.
Per esempio, praticando prezzi eccessivamente bassi, oppure imitando il marchio dell’azienda o realizzando altri atti che generino confusione per quanto concerne i prodotti o l’attività dell’altra realtà aziendale.
Esistono dei rimedi? Certamente.
Anzitutto, è fondamentale precostituirsi le prove delle condotte illecite del soggetto colpevole di concorrenza sleale.
A questo proposito, a volte è consigliabile affidarsi ad un agenzia investigativa per richiedere opportune indagini a riguardo.
Le investigazioni sulla concorrenza sleale mirano dunque al reperimento di informazioni da utilizzare come elemento probatorio durante un’azione legale.
Quanto ai rimedi specifici, gli stessi sono i più vari e dipendono anche in ragione della reazione di controparte.
La cosa da fare immediatamente è scrivere una diffida che gli intimi di cessare subito il comportamento sleale.
In secondo luogo, è possibile agire in via giudiziale con una cd. azione inidibitoria, ottenendo un provvedimento che ordini la cessazione della condotta illecita da parte dell’ex dipendente.
Infine, un ulteriore rimedio esperibile consiste nell’agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno.
Ogni fattispecie è, comunque, un caso a sè.
Meglio che sia un professionista ad indicare la strategia che meglio si adatti al singolo caso di specie.
Avv. Lorenzo Coglitore