Diritto di opzione e patto di non concorrenza
Diritto di opzione e patto di non concorrenza: la scelta di attivare o meno il relativo obbligo può spettare al datore di lavoro.
L’argomento è di grande attualità.
Sempre più spesso i datori di lavoro fanno firmare ai propri dipendenti un patto di non concorrenza.
La legge consente a datore di lavoro e dipendente di stipulare un patto con il quale viene limitato lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro per il tempo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Per la validità del patto, è richiesta la puntuale indicazione del corrispettivo a favore del dipendente e dei limiti di oggetto, di tempo e di luogo entro cui sarà contenuto il vincolo lavorativo.
Così facendo, il datore di lavoro vuole proteggere il know how dell’azienda, evitando che l’ex dipendente svolga successivamente un’attività in concorrenza con quella della società.
C’è però un problema di natura economico.
Al momento dell’assunzione il datore di lavoro non sa se il vincolo del patto di non concorrenza si renderà necessario al termine della collaborazione.
Il rischio per il datore di lavoro è quello di un inutile esborso economico.
La questione, pertanto, è quando e in che modo il datore di lavoro possa scegliere di non attivare detto patto e lasciar libero il proprio dipendente.
Una prima alternativa potrebbe essere quella del recesso unilaterale da parte del datore di lavoro, consentendo a quest’ultimo di uscire dal patto prima che questo venga eseguito.
Recentemente, tuttavia, la Corte di Cassazione ha decretato la nullità della clausola che rimette all’arbitrio del datore di lavoro la risoluzione del patto di non concorrenza.
Così facendo, per esempio, verrebbe meno il pagamento del compenso (relativo al patto) al dipendente, rimandendo delusa la sua aspettativa di remunerazione.
Altra soluzione, più flessibile, è rappresentata dal diritto di opzione.
Può essere consentito alle parti di accordarsi in maniera tale che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione per un certo periodo di tempo, essendo facoltà dell’altra decidere se “approfittare” o meno della dichiarazione.
Datore di lavoro e dipendente possono stabilire che quest’ultimo rimanga vincolato per un periodo di tempo al proprio impegno di non concorrenza. Sarà poi il datore di lavoro a scegliere se rendere definitivo l’impegno o se liberare il dipendente.
Quindi, il patto di non concorrenza non si perfeziona al momento dell’accordo delle parti: è il datore di lavoro, in virtù di tale accordo, a decidere in un momento successivo se far entrare o meno in vigore il patto.
Diritto di opzione: la protezione del valore concorrenziale dell’impresa attraverso la predisposizione di un patto di non concorrenza costituisce un’operazione delicata che è bene che venga redatto da un professionista del settore.
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