Diritto di visita e mantenimento
Il diritto di visita è spesso considerato dai genitori, separati o divorziati, un diritto previsto a loro favore.
Di conseguenza accade che, nel caso in cui tale diritto venga in qualche modo ostacolato, il genitore che “viene privato” del diritto di visita decida di non rispettare l’obbligo di mantenimento.
In altre parole: “Se non posso vedere mio figlio, non spetta a me mantenerlo“.
Tuttavia, il diritto di visita non è collegato all’obbligo di mantenimento.
Questo perché entrambi sono da considerarsi diritti a favore del minore e obblighi a carico del genitore e, in quanto tali, vanno rispettati dal genitore.
Va precisato, infatti, che il diritto di visita è spesso ritenuto dal genitore un diritto previsto per sé.
Invece, è previsto innanzitutto per tutelare il minore e garantire che lo stesso mantenga, con entrambi i genitori, un rapporto equilibrato.
Se per qualche motivo il diritto di visita non viene rispettato, quindi, è in primis il minore a subire un pregiudizio.
E di certo, il genitore che sospende il mantenimento per cercare di ottenere di nuovo l’esercizio del diritto di visita, non diminuisce il pregiudizio subito dal minore, ma arreca ulteriore danno, morale e materiale, allo stesso.
Il genitore quindi, anche se gli viene impedito il diritto di visita e per questo subisce anch’esso un pregiudizio per l’impossibilità di avere un rapporto con i figli minori, non può “difendersi” arrecando lui stesso un ulteriore danno ai figli.
Vietato sospendere il mantenimento per sollecitare il ripristino del diritto di visita
Questo è il tema affrontato dalla Cassazione Civile nel giudizio definito con la sentenza n. 21688 del 19.09.17.
Il caso riguardava un ex marito che aveva sospeso il pagamento dell’assegno di mantenimento a favore delle figlie per sollecitare il ripristino del proprio diritto di visita, che gli veniva impedito.
La Suprema Corte ha ben rilevato che: “tra l’obbligo del coniuge separato di consentire la visita dei figli all’ex marito, e l’obbligo di quest’ultimo di corrispondere l’assegno di mantenimento, non vi è alcun sinallagma, di talchè è arbitraria, e non idonea a far venir meno il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la “sospensione” del pagamento dell’assegno divorzile, adottata unilateralmente quale strumento di coazione indiretta per indurre l’ex coniuge al rispetto degli impegni concernenti la frequentazione dei figli”.
Puoi trovare altre informazioni sul diritto di visita in questi articoli: “Affidamento condiviso: diritti e doveri” ; “Il diritto dei nonni di frequentare i nipoti”