I figli e il diritto a frequentarli

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figliQuando il rapporto fra i genitori va in crisi, può accadere che uno dei genitori tenga un comportamento oppositivo nei confronti dell’altro, che può spingersi addirittura fino ad imporre ai figli di non avere più rapporti appunto con l’altro genitore.

Cosa accade se un genitore impedisce all’altro di avere frequentazioni con i propri figli?

Un tale caso è stato esaminato e valutato dal Tribunale di Roma che ha emesso al riguardo la sentenza n. 18475/15.

Chiarisce il Tribunale che, in questi casi, si parla di Sindrome da Alienazione Parentale (PAS – Parental Alienation Syndrome) “nella quale un genitore (cd. alienatore) attiva una sorta di programmatico allontanamento dei figli da e contro l’altro genitore (cd. alienato), talvolta con il pieno coinvolgimento in tal senso dei figli stessi manovrati e/o comunque influenzati allo scopo“.

Nel caso esaminato dal Tribunale, la madre della minore aveva volontariamente interrotto ogni frequentazione padre/figlia, dapprima impedendo le visite, successivamente interrompendo anche ogni contatto telefonico.

Anche i servizi Sociali incaricati di seguire la vicenda hanno riferito dell’impossibilità di contattare anche telefonicamente la madre, rendendo quindi impossibile agli stessi Servizi Sociali qualsiasi tentativo di ristabilire i rapporti di frequentazione padre/figlia.

Emerge altresì che la denigrazione operata dalla madre era rivolta non solo al padre, ma estesa all’intera famiglia, con la conseguenza che la figlia, con il tempo, non aveva potuto maturare un atteggiamento psicologico favorevole allo sviluppo di un equilibrato rapporto con l’altro genitore, né con i suoi familiari.

Con tale sentenza – che costituisce un nuovo orientamento del Tribunale – il Giudice, ritenuta evidente la sistematica denigrazione operata dalla madre, ha condannato la madre stessa a risarcire al padre il danno non patrimoniale subito in conseguenza della “alienazione parentale” messa in atto dalla donna.

Il Tribunale ha rilevato, infatti, che ciascun genitore ha diritto alla genitorialità.

Tale diritto è costituzionalmente garantito e, pertanto, la lesione dello stesso ha come conseguenza l’insorgere di un danno non patrimoniale – determinato dalla lesione di interessi inerenti la sua persona – risarcibile in via equitativa.

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