Divorzio e TFR
L’ex coniuge, successivamente al divorzio, ha cambiato lavoro?
Potreste avere diritto ad una quota del suo TFR.
La legge n. 898 del 1970 che regola il divorzio, infatti, prevede che il coniuge ha diritto ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto (TFR) percepita dall’altro coniuge.
Sono necessari dei requisiti per avere diritto alla quota di TFR dopo il divorzio.
I presupposti per avere diritto alla quota sono i seguenti:
- innanzitutto, la pronuncia di una sentenza di divorzio;
- in secondo luogo che nella sentenza sia previsto l’obbligo per un coniuge di versare periodicamente a favore dell’altro un assegno;
- in terzo luogo, che il beneficiario dell’assegno non sia passato a nuove nozze.
A quanto ammonta la quota di TFR che spetta all’altro coniuge dopo il divorzio?
Se ricorrono tali requisiti, il coniuge beneficiario ha diritto ad una quota del TFR pari al 40% dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
Va segnalato che la legge riferisce espressamente che il diritto alla quota di TFR (indennità di fine rapporto) dell’ex coniuge è dovuta anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale previsione significa che non importa da quanto tempo è stata pronunciata la sentenza (pochi mesi o alcuni anni): il diritto alla quota sussiste sempre se ricorrono i requisiti elencati.
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