Enasarco: ma che cos’è?
ENASARCO sta per Ente Nazionale di Assistenza per Agenti e Rappresentanti di Commercio.
Nato nel 1939 come Ente Pubblico, dal 1996 è divenuta fondazione privata incaricata di pubbliche funzioni, mantenendo sostanzialmente invariata la sua funzione, che è quella di provvedere alla previdenza e assistenza degli agenti e rappresentanti di commercio.
In pratica, fra svariati servizi, quelli principali sono quelli di tipo pensionistico e assistenziale (indennità maternità, assicurazione malattia e infortuni ecc.).
Questi servizi sono finanziati dai versamenti periodici in parte a carico della casa mandante e in parte dell’agente. E’ sempre però la casa mandante il soggetto che deve provvedere materialmente al versamento, trattenendo quindi la quota a carico dell’agente dalle provvigioni maturate.
La scadenza di versamento dei contributi cade 4 volte all’anno:
- 20 maggio per i contributi del I trimestre
- 20 agosto per i contributi del II trimestre (attenzione alla prossima scadenza!)
- 20 novembre per i contributi del III trimestre
- 20 gennaio per i contributi del IV trimestre
A queste scadenze se ne aggiunge un’altra, quella che cade nel mese di marzo (dal 1 marzo al 31 marzo) e riguarda il versamento del FIRR, cioè di quella “quota” di indennità di fine rapporto che le case mandanti sono tenute a versare a proprio integrale carico in favore degli agenti, se sono iscritte alle associazioni di categoria o applicano gli accordi economici collettivi. Ricordo che non è sempre obbligatorio versare il FIRR: per questo argomento rimando al mio post: FIRR, quello che le aziende non sanno
Il versamento avviene mediante compilazione da parte della casa mandante di una “distinta on line” seguita dal pagamento mediante MAV o RID.
Queste prestazioni sono integrative rispetto alla pensione INPS.
Gli agenti di commercio, infatti, sono in ogni caso tenuti, questa volta a proprio esclusivo carico, ad iscriversi presso l’INPS – gestione commercianti, provvedendo direttamente al versamento della relativa contribuzione.
Oltre al versamento dei contributi Enasarco, gli agenti di commercio devono versare i contributi anche all’INPS
Questo consentirà però loro di ottenere, se operano in forma individuale o sono soci di società di persone illimitatamente responsabili (soci di s.n.c. o socio accomandatario di s.a.s.) due pensioni.
In questo senso, si parla di previdenza Enasarco come del “secondo pilastro” previdenziale, sebbene questa definizione non sia del tutto appropiata: riguardo la definizione comune, infatti, il “secondo pilastro previdenziale” indica una previdenza di tipo volontario, gestita solitamente da Fondi Pensione, mentre riguardo l’Enasarco essa è di tipo obbligatorio (il che porrebbe la previdenza Enasarco più in una via di mezzo tra il primo e il secondo pilastro)
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