Esecuzione forzata: cos’è e come funziona
Nel tentativo di impaurire i tuoi debitori, li avrai certamente minacciati che avresti avviato nei loro confronti un pignoramento.
In termini giuridici, si parla di esecuzione forzata.
Vediamo insieme cos’è e come funziona.
Cos’è l’ esecuzione forzata
L’esecuzione forzata è il procedimento, previsto dalla legge, mediante il quale il creditore tenta di recuperare i propri crediti.
Il recupero è “forzato”: tramite l’avvocato e mediante l’intervento del Giudice e degli Ufficiali Giudiziari, si obbliga il debitore – che non ha pagato spontaneamente – a pagare i debiti.
Nel linguaggio comune, si parla genericamente di pignoramento.
In realtà, però, il pignoramento è solo una fase della procedura di esecuzione forzata.
Tecnicamente, la procedura ha infatti inizio con la notifica dell’atto di precetto.
Il primo passo dell’esecuzione: l’atto di precetto
Ottenuto e notificato il titolo esecutivo (ad esempio, un decreto ingiuntivo), prima di poter fare un pignoramento, è necessario innanzitutto notificare al debitore l’atto di precetto.
Si tratta di un atto, predisposto dal legale, con il quale il debitore viene invitato ad effettuare il pagamento del debito (capitale, interessi e spese legali) entro e non oltre il termine di 10 giorni dal ricevimento dell’atto medesimo.
Scaduto il suddetto termine, in mancanza di pagamento, il creditore può procedere – sempre per mezzo del proprio avvocato di fiducia – con il pignoramento.
E’ importante essere tempestivi in questi passaggi, per evitare che il debitore metta i propri beni al riparo, sfuggendo così all’esecuzione forzata.
Ma anche perché l’atto di precetto ha una scadenza: il successivo pignoramento deve essere iniziato, infatti, entro 90 giorni.
Se tale termine scade, tuttavia, nessuna paura: sarà sufficiente inviare al debitore un nuovo atto di precetto.
La fase successiva: il pignoramento
Una volta notificato il precetto e trascorsi i 10 giorni concessi al debitore per il pagamento volontario, è possibile proseguire l’azione esecutiva.
Si avvia così la fase del pignoramento.
Ci sono due diverse tipologie di pignoramento: mobiliare e immobiliare.
Il pignoramento mobiliare, poi, può riguardare:
- beni mobili (mobilio, attrezzature, oggetti di valore);
- beni mobili registrati (auto, moto);
- crediti.
Nell’ipotesi del pignoramento di crediti, il caso tipico è quello del pignoramento presso terzi, per mezzo del quale ci si rivolge a terzi che devono denaro al debitore.
Si tratta di “bloccare” i conti correnti del debitore (presso la Banca o le Poste) oppure di intercettare i pagamenti che altri soggetti (privati o società) devono effettuare a favore del nostro debitore.
Qualunque tipologia di pignoramento si scelga, la cosa importante è confrontarsi con il proprio legale prima di avviare l’esecuzione forzata.
Solo in questo modo potrai valutare, prima di procedere, quale tipo di pignoramento è più opportuno intraprendere, quali sono le tempistiche ipotizzabili e quali i costi da affrontare.