Esenzione bollo auto
Lo sapevate che …
la legge prevede vari casi di esenzione dal pagamento del “bollo auto”.
Ad esempio, per i veicoli destinati alla mobilità dei disabili, purché siano rispettati determinati requisiti.
L’esenzione riguarda:
– le autovetture
– gli autoveicoli per trasporto promiscuo e per trasporti specifici di persone in particolari condizioni,
– le motocarrozzette,
– i motoveicoli per trasporto promiscuo e per trasporti specifici,
– quadricicli leggeri alimentati a benzina e gasolio (esclusivamente a favore della persona disabile che immette su pubblica strada il veicolo),
– autocaravan (esclusivamente a favore della persona disabile che immette su pubblica strada il veicolo)
La cilindrata del veicolo non deve essere superiore a 2000 cc per i veicoli a benzina ed a 2800 cc per i veicoli diesel.
Il beneficio è concesso per un solo veicolo che può essere intestato direttamente al portatore di handicap/invalido oppure anche alla persona sulla quale il disabile risulta essere fiscalmente a carico.
Sono previste quattro tipologie di esenzione:
1) Disabilità con patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti
2) Disabili gravi, ai sensi della L.104/92, art.3 comma 3 o con pluriamputazioni
3) Disabilità per la quale e stata riconosciuta l’indennità di accompagno
4) Disabilità per cecità o sordità
L’esenzione non opera automaticamente, ma è necessario presentare apposita istanza agli enti competenti (Regione Lombardia, ACI o agenzie autorizzate). Potete trovare tutte le indicazioni sul sito dell’ACI: http://www.aci.it/?id=956
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