FIRR Enasarco: quello che le aziende non sanno

FIRR
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FIRR sta per Fondo indennità di risoluzione del rapporto.

FIRRE’ una componente dell’indennità di fine rapporto dovuta agli agenti di commercio che le aziende hanno l’obbligo di accantonare ogni anno all’Enasarco … ma solo se sono iscritte ad una delle associazioni di categoria firmatarie degli Accordi Economici Collettivi (che in pratica equivalgono ai CCNL dei dipendenti), ad esempio Confindustria, Confcommercio, Confapi…

Il FIRR infatti non è previsto dalla legge ma solo dagli Accordi Economici Collettivi, che hanno previsto che un “pezzettino” dell’indennità di fine rapporto dovuta agli agenti al termine del contratto (il loro “TFR” in pratica) venga man mano messo da parte presso l’Enasarco.

Le aziende però sono obbligate ad applicare gli Accordi Economici Collettivi solo se aderiscono alle associazione di categoria che hanno firmati questi Accordi.

Quindi l’Enasarco, nelle “istruzioni” presenti sul sito Enasarco alla voce “Come si calcola l’importo del contributo Firr?” chiaramente precisa: “Le ditte preponenti sono tenute ad accantonare annualmente una somma rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti, secondo aliquote stabilite dagli accordi economici collettivi. Per le ditte aderenti alle organizzazioni sindacali stipulanti vige l’obbligo di accantonamento presso il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto gestito dalla Fondazione Enasarco.

Per l’Enasrco il FIRR è obbligatorio solo se l’azienda è iscritta ad una associazione di categoria

Se poi le aziende Mandanti non sono iscritte ad alcuna associazione di categoria, ma l’Accordo Economico Collettivo è comunque espressamente richiamato nel contratto di agenzia, saranno ugualmente obbligate a riconoscerlo all’agente alla fine del rapporto ma non ad accantonarlo all’Enasarco.

A nostro avviso peraltro anche solo il mero richiamo nel contratto di agenzia all’Accordo Economico Collettivo fa scattare non solo l’obbligo di riconoscerlo all’agente alla fine del rapporto ma anche di versarlo all’Enasarco (anche se l’azienda non aderisce alle associazioni di categoria) e suggeriamo quindi anche in questa ipotesi comunque di accantonarlo.

Rimane il fatto che se le aziende non sono iscritte ad alcuna associazione di categoria e non richiamano l’Accordo Economico Collettivo nel contratto di agenzia non sono obbligate a versare il FIRR all’Enasarco, nè a riconoscerlo all’agente alla fine del rapporto.

Naturalmente la scelta di non richiamare l’Accordo Economico Collettivo nel contratto di agenzia e quindi di assoggettarlo solo alla legge è una scelta delicata che non riguarda solo l’obbligo di riconoscere il FIRR ma anche altre questioni e quindi deve essere assolutamente ponderata con un professionista, ma può aprire scenari anche di ordine finanziario che solitamente le aziende non conoscono.

E … a proposito di Accordi Economici Collettivi, non tutti sanno che non ce n’è uno solo che va bene per tutti ma … ce ne sono ben 15! 15 Accordi Economici Collettivi stipulati da associazioni di categoria diverse e per settori diversi. Sapete esattamente quale tra questi 15 A.E.C. è quello richiamato nel vostro contratto di agenzia?

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