Fondo patrimoniale: scopriamo cos’è
Il fondo patrimoniale è un istituto previsto dal nostro legislatore che consente di destinare un patrimonio al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
Il patrimonio può essere costituito da denaro e/o da beni mobili e/o immobili.
L’art. 167 del Codice civile prevede che il fondo patrimoniale possa essere costituito da “ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico” o anche da “un terzo, anche per testamento“.
Se costituito dai coniugi, questi vi possono provvedere sia al momento del matrimonio che in un momento successivo.
Il fondo deve essere annotato sull’atto di matrimonio, così da essere valido nei confronti dei terzi.
Se vi fanno parte dei beni immobili o mobili registrati (per esempio, un veicolo), è necessaria la trascrizione nei registri (ad esempio, in conservatoria o al PRA).
Quale è la finalità della costituzione del fondo patrimoniale?
Tutelare i beni inseriti nel fondo dall’aggressione dei creditori.
I beni inseriti nel fondo patrimoniale non possono essere soggetti ad esecuzione forzata.
Nel codice civile è anche precisato che la esecuzione “non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei alla famiglia“.
Ciò detto, va precisata anche un’altra cosa.
Non sempre il fondo patrimoniale è considerato valido.
Se non vi sono reali bisogni della famiglia, il fondo patrimoniale può essere inefficace
Al riguardo, infatti, si è pronunciata in questi giorni anche la Suprema Corte.
Con l’ordinanza n. 2820 del 06 febbraio 2018, la Corte di Cassazione ha rilevato quanto segue:
“secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge; essa configura, dunque, un atto a titolo gratuito.
Tale atto è suscettibile di esser dichiarato inefficace a norma della L. Fall., art. 64, salvo che si dimostri l’esistenza in concreto di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale e il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l’atto in questione (per tutte Cass. n. 1902913, Cass. n. 6267-05, Cass. n. 18065-04“.
Nel caso esaminato, la Corte evidenzia che “ che i figli della coppia erano al momento (della costituzione del fondo) già tutti adulti e titolari di proprie attività imprenditoriali, e che l’atto – come peraltro ammesso dalla stessa ricorrente – non aveva riguardato solo la casa familiare ma anche un terreno edificabile e un intero stabile composto da diversi appartamenti e magazzini locati a terzi”.
Tale circostanza ha fatto ritenere alla Corte che mancasse la prova della necessità di fronteggiare i bisogni della famiglia.
In concreto, la Corte ha quindi ritenuto che la costituzione del fondo patrimoniale fosse stata un escamotage per pregiudicare i creditori.
Il fondo patrimoniale, quindi, è stato dichiarato inefficace.