Comunicazione della contestazione disciplinare: cosa succede se fa giacenza presso l’ufficio postale?

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comunicazione della contestazione disciplinare
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Un recente caso trattato in studio, ci consente di affrontare il tema della comunicazione della contestazione disciplinare.

comunicazione della contestazione disciplinareAnzitutto, lo Statuto dei Lavoratori stabilisce una regola: la comunicazione della contestazione disciplinare va effettuata per iscritto quando comporta sanzioni più gravi del rimprovero verbale.

Le sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicate prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto dell’infrazione disciplinare.

Lo Statuto dei Lavorati non disciplina invece il modo in cui va effettuata la consegna della lettera di contestazione.

Il datore di lavoro può quindi provvedere alla consegna a mani al lavoratore oppure spedendola tramite posta. In quest’ultimo caso meglio una raccomandata con avviso di ricevimento.

Cosa succede se la contestazione disciplinare spedita per posta non viene ritirata dal lavoratore e rimane in giacenza presso l’ufficio postale?

La questione è affrontata da una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. lavoro, 05/10/2017, n. 23260).

Il caso riguardava due sanzioni disciplinari conservative ed un licenziamento, impugnati dal lavoratore. Per quanto qui interessa, il lavoratore aveva impugnato la prima sanzione, sostenendo di non aver avuto conoscenza della relativa contestazione disciplinare.

La contestazione disciplinare era stata spedita per posta. Il destinatario non aveva provveduto al ritiro e la lettera era stata restituita al mittente per compiuta giacenza.

Secondo la sentenza citata, la contestazione si presume conosciuta dal lavoratore nel momento in cui giunge al suo indirizzo e l’avvenuta compiuta giacenza, nonché l’ammissione del lavoratore di aver ricevuto l’avviso della raccomandata in giacenza, comporta l’ammissione che tale comunicazione è giunta nella sfera di disponibilità del lavoratore. Si considera pertanto perfezionata la sua conoscenza.

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