Immobile pignorato: il proprietario può opporsi al pagamento delle spese condominiali?

opposizione spese condominiali
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Consideriamo l’ipotesi che un condomino non paghi le spese condominiali.

L’amministratore chiede e ottiene dal Giudice un decreto ingiuntivo che condanna il condomino moroso al pagamento delle stesse.

opposizione spese condominialiDomanda:
il condomino può opporsi al decreto ingiuntivo sostenendo che l’immobile era stato pignorato da un altro creditore e, quindi, era sottratto alla sua disponibilità e godimento?
La risposta è negativa.

Le obbligazioni di pagamento inerenti alle spese condominiali seguono il diritto di proprietà e dipendono unicamente da esso, a prescindere dall’effettivo utilizzo che il proprietario fa del proprio immobile.

Il proprietario che subisce un pignoramento rimane il titolare del diritto di proprietà – con tutte le conseguenze che ne derivano – fino al momento della vendita forzata o dell’aggiudicazione del bene.

Risolutivamente, in caso di pignoramento di un immobile situato in condominio, solo la vendita coattiva o l’aggiudicazione determinano il trasferimento della proprietà del bene dal condomino pignorato a chi vi subentra. Poiché le spese condominiali devono essere versate dal proprietario dell’immobile o da chi subentra nel diritto di proprietà, ne deriva che – fino a tale passaggio – solo il condomino pignorato è tenuto al pagamento di detti importi, restando escluso il sorgere dell’obbligo in capo ad altri soggetti.

In ogni caso, l’unico rimedio utilizzabile dal proprietario moroso per contestare la debenza delle spese pretese dal condominio è l’impugnazione della delibera assembleare di relativa approvazione nel termine di 30 giorni.

In caso di mancata impugnazione da parte del condomino, l’efficacia della delibera assembleare diventa incontestabile ed efficace per tutti.

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