Impugnazione del contratto a termine e decadenze

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impugnazione del contratto a termine
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Facciamo il punto sui termini e sulle modalità di impugnazione del contratto a termine e, quindi, sulle decadenze previste in caso di inosservanza delle regole.

Anzitutto, la normativa di riferimento è contenuta nel D.Lgs. 81/2015, di riordino dei contratti di lavoro, che contiene, tra l’altro, la disciplina del contratto a termine.

All’art. 28 sono disciplinati i termini e le modalità di impugnazione del contratto a termine.

Anzitutto, il primo termine previsto: la impugnazione del contratto a termine deve avvenire entro 120 giorni dalla cessazione di ogni singolo contratto.

Si tratta di un termine di decadenza. Quindi, se non viene rispettato, il lavoratore perde il diritto di far valere successivamente l’illegittimità del contratto.

Si verifica la decadenza se l’impugnazione stragiudiziale non è proposta entro 120 giorni dalla cessazione del contratto a termine.

L’impugnazione deve avvenire con una qualsiasi comunicazione scritta, anche extragiudiziale. Ciò significa che per rispettare il termine basta, ad esempio, una lettera raccomandata (con avviso di ricevimento) che renda nota la volontà del lavoratore di impugnare il contratto.

Dopo l’impugnazione di cui si è detto sopra, il lavoratore ha un ulteriore termine da rispettare.

Il secondo termine previsto: il lavoratore deve procedere con l’azione legale in tribunale nel termine di 180 giorni dalla spedizione dell’impugnazione stragiudiziale. Se il termine non è rispettato l’impugnazione è inefficace.

L’impugnazione stragiudiziale è inefficace se non è seguita entro 180 giorni dall’azione legale presso il tribunale.

In alternativa all’azione in tribunale, il lavoratore può comunicare all’azienda una richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, sempre nel rispetto del termine di 180 giorni. Se la conciliazione o l’arbitrato vengono rifiutati o non si raggiunge l’accordo, il lavoratore deve procedere all’azione legale in tribunale entro il termine di 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. Anche questo termine è previsto a pena di decadenza.

Se i suddetti termini non vengono rispettati, spetta all’azienda eccepirlo.

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