Incidente con animali selvatici

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animali-selvaticiPercorrendo strade di montagna o posizionate vicino a zone boschive, può accadere di avere un “incontro ravvicinato” con animali selvatici.

Se il nostro veicolo subisce danni, chi paga?

In caso di incidente con animali selvatici, l’Ente può essere ritenuto responsabile

In una sua pronuncia (sentenza n. 232/16), il Giudice di Pace di Lanciano ha condannato la Regione Abruzzo a risarcire il danno in base alle fatture di meccanico e carrozziere depositate in giudizio.

Il malcapitato automobilista si era infatti scontrato con un cinghiale percorrendo una strada statale in un tratto in cui non era presente il segnale di pericolo di attraversamento di animali selvatici.

Il Giudice di Pace, esaminate tutte le circostanze dell’incidente, ha ritenuto che la Regione non ha adottato tutte le misure idonee ad evitare il fatto (cioè l’incidente causato dall’attraversamento del cinghiale).

Ha quindi confermato la presenza di una condotta colposa ex art. 2043 c.c. in carico alla Regione.

Bisogna tuttavia precisare che, nel caso esaminato, ha avuto peso non solo la mancanza di segnaletica, ma anche la circostanza, ad esempio, che in zona era in atto un ripopolamento di cinghiali.

Pertanto, poteva essere prevedibile l’attraversamento della strada da parte di qualche esemplare e la Regione avrebbe dovuto attivarsi in modo idoneo non solo per segnalare la circostanza, ma anche per evitarla.

Tale precisazione è importante perché la decisione del Giudice di Pace (che dichiara responsabile la Regione) non stabilisce un principio generale, ma è applicabile solo nel caso esaminato.

Quindi, non si può affermare che ogni volta che si subiscono danni a seguito di scontro con animali selvatici la responsabilità debba essere addebitata all’Ente (Regione o Provincia o ANAS).

La sola mancanza di segnaletica non è sufficiente per poter considerare responsabile l’Ente

La Corte di Cassazione, infatti, precisa che “occorre la allegazione o quantomeno la specifica indicazione di una condotta omissiva” (Cass. civ. 9276/2014).

Non può quindi ritenersi sufficiente, per dichiarare la responsabilità dell’Ente, la sola mancanza di segnalazioni stradali di pericolo di attraversamento di animali selvatici, ma devono essere presenti anche altri elementi (ad esempio, il fatto che l’Ente abbia gestito in modo inadeguato la fauna per la anomala incontrollata presenza di molti animali).

Ogni episodio, quindi, va esaminato in tutti i suoi aspetti.