Intervento dei creditori nell’esecuzione forzata
L’ intervento nell’esecuzione forzata è una delle modalità previste dalla legge per consentire ad un soggetto di recuperare un credito.
Con l’ intervento il creditore, anziché attivarsi esso stesso con un pignoramento, partecipa alla procedura di pignoramento già iniziata da un altro creditore.
Presupposto è quindi l’esistenza di una procedura esecutiva nei confronti del medesimo debitore.
Procedura esecutiva che può essere sia un pignoramento mobiliare (di beni e/o di crediti, presso il debitore o presso terzi), sia un pignoramento immobiliare.
Perché il creditore possa depositare un atto di intervento, è inoltre necessario che lo stesso sia munito di un titolo.
Uno dei requisiti dell’ intervento: essere munito di titolo esecutivo
Ciò significa che il creditore non può semplicemente affermare di vantare un credito nei confronti del soggetto debitore.
Tale credito deve essere, secondo la legge, “certo, liquido ed esigibile” e confermato appunto dall’esistenza di un titolo esecutivo.
La legge (art. 474 del codice di procedura civile) considera titolo esecutivo esclusivamente:
“1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli”.
Riguardo la necessità che, per poter svolgere un intervento in una procedura esecutiva già pendente, il creditore debba essere munito di titolo esecutivo, si è pronunciata di recente anche la Suprema Corte (Cass. civ. Sez. III, Sent. n. 3021 del 08-02-2018).
Nel decidere il caso sottoposto al suo esame, infatti, la Corte di Cassazione ha pronunciato, sul tema, il seguente principio di diritto:
“In tema di espropriazione forzata, presupposto dell’intervento dei creditori nella procedura è l’esistenza di un titolo esecutivo (costituito dal ruolo, per i crediti azionati dall’agente della riscossione), non la notificazione di esso né la intimazione di un precetto (ovvero, per i crediti azionati dall’agente della riscossione, la notificazione della cartella di pagamento), sicché è destituita di fondamento l’opposizione proposta dal debitore esecutato avverso l’intervento spiegato dall’agente della riscossione in una procedura espropriativa ordinaria deducendo vizi di invalidità, propria o derivata, della cartella di pagamento”.