Invenzioni del lavoratore all’interno dell’azienda

,
valutazione economica dei brevetti
Tempo di lettura: 2 minuti

Invenzioni: quali sono i diritti e gli obblighi di un’impresa e di un proprio dipendente in caso di invenzioni realizzate da quest’ultimo in ambito lavorativo?

Cerchiamo di fare chiarezza.

Le conoscenze tecnico – specialistiche dei lavoratori subordinati e le relative invenzioni assumono grande importanza all’interno della realtà aziendale.

Il Legislatore nazionale ha disciplinato la materia delle invenzioni del lavoratore subordinato nel Codice di Propeità Industriale e nel Codice Civile.

È palese la volontà di contemperare le esigenze imprenditoriali ed i diritti del prestatore inventore, soggetto debole.

L’autore di un’invenzione è il soggetto che individua una soluzione ad un problema tecnico irrisolto, oppure che realizza semplificazioni o nuovi accorgimenti a processi e strumenti preesistenti.

Il principio generale è il seguente: il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all’autore dell’invenzione.

Fino a prova contraria, l’autore coincide con il soggetto indicato come tale al momento della registrazione del brevetto.

Il brevetto consente al soggetto indicato quale inventore di utilizzare in via esclusiva l’invenzione  per un determinato lasso di tempo, con conseguente sfruttamento dei diritti patrimoniali e morali.

Nel caso in cui l’invenzione venisse realizzata nell’ambito di un rapporto di lavoro, il Legislatore nazionale ha statuito un’espressa eccezione alla regola generale, che comporta una netta scissione tra il c.d. “profilo morale” e quello “economico”.

Il diritto morale del dipendente ad essere riconosciuto come autore dell’invenzione coesiste con il diritto del datore di lavoro allo sfruttamento economico della stessa, salvo “equo premio” da corrispondere al lavoratore a fronte di determinati requisiti.

Il diritto morale ad essere riconosciuto quale autore della scoperta è inalienabile.

Di conseguenza, all’atto della brevettazione dell’invenzione, il lavoratore dev’essere indicato quale autore dello stesso.

In caso contrario il datore di lavoro incorrerebbe in una violazione dei diritti morali del lavoratore subordinato.

L’ordinamento prevede tre differenti categorie di invenzioni:

le invenzioni di servizio

le invenzioni di azienda

le invenzioni occasionali

Si ha invenzione di servizio ove l’attività inventiva venga compiuta in adempimento di un contratto di lavoro che preveda la stessa quale oggetto e, a tale scopo, statuisca una specifica retribuzione.

In questo caso i diritti derivanti dal trovato appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante al dipendente di esserne riconosciuto autore.

Per quanto concerne le invenzioni di azienda, il contratto stipulato tra le parti non dispone un compenso a fronte dell’eventuale attività creativa.

In tale ipotesi il datore ha diritto all’utilizzazione esclusiva dell’invenzione ma all’inventore, fatti salvi i diritti morali, spetta un equo premio da determinare in considerazione di alcuni fattori.

Le invenzioni occasionali si realizzano qualora il trovato non abbia nulla a che fare con le mansioni svolte dal lavoratore, ma rientri nel campo di attività dell’impresa.

Solo in questo caso, al prestatore di lavoro spetteranno tutti i diritti, morali e patrimoniali, derivanti dalla scoperta, residuando in capo al datore di lavoro un diritto di opzione per lo sfruttamento industriale della stessa.

Le difficoltà sorgono quando, all’atto pratico, va distinta l’invenzione di azienda rispetto all’invenzione di servizio.

Alla luce di quanto sin’ora evidenziato, il datore di lavoro potrebbe, discrezionalmente, decidere di corrispondere ex ante ai dipendenti interessati una somma quale corrispettivo delle attività inventive, accettando il rischio che nelle more del contratto non si realizzi alcuna invenzione.

Avv. Lorenzo Coglitore

Per ulteriori approfondimenti in tema di brevetto, ti potrebbe interessare anche

brevetto e rivendicazioni

violazioni del brevetto e venditore in buona fede