Lavoratori in appalto e diritto del lavoro
Parliamo di lavoratori in appalto e diritto del lavoro.
Cosa succede se i lavoratori impiegati in un appalto non vengono pagati dal proprio datore di lavoro (appaltatore)? La legge tutela i lavoratori che hanno prestato l’attività lavorativa nell’appalto e stabilisce che, se non ricevono il pagamento delle retribuzioni dal proprio datore di lavoro (appaltatore), possono rivolgersi direttamente al committente.
L’art. 29 D.lgs. 276/2003 stabilisce, infatti, che il committente è obbligato insieme (tecnicamente: in solido) con l’appaltatore al pagamento delle retribuzioni, comprese le quote di TFR, e dei contributi previdenziali dei dipendenti che hanno operato nell’appalto, nei limiti degli importi maturati durante il periodo dell’appalto e non pagati dall’appaltatore, fino al termine di 2 anni dopo la cessazione dell’appalto.
Ciò indipendentemente dal fatto che il committente debba pagare o abbia già pagato all’appaltatore il corrispettivo per l’appalto, oppure che l’importo dovuto ai lavoratori o agli istituti previdenziali sia superiore a tale corrispettivo.
Il committente deve quindi prestare particolare attenzione all’affidabilità dell’impresa a cui appalta un’opera o un servizio e rimane buona norma pattuire nel contratto d’appalto il diritto del committente di richiedere una serie di documenti (quali, ad esempio, il DURC che attesta le regolarità contributiva) all’appaltatore prima di procedere al pagamento.
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!