Le liste clienti: illecita sottrazione da parte di un ex dipendente (terza parte)

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Le liste clienti: vediamo la prosecuzione dell’analisi inziata con la precedente pubblicazione.

In precedenza abbiamo visto come le liste clienti e, più in generale, i dati di carattere commerciale relativi ad elenchi clienti, fornitori, prezzi e fatturati costituiscono informazioni riservate dell’imprenditore.

La loro diffusione costituisce ipotesi di concorrenza sleale.

Non solo.

Il codice di proprietà industriale tutela anche i segreti commerciali.

Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;

b) abbiano valore economico in quanto segrete;

c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Anche le liste clienti possono costituire segreti commerciali e, in quanto tali, godere di maggior tutela.

Molto importanti i requisiti del “valore economico delle notizie” e “le misure di segretezza”.

Quanto al primo, è evidente che le notizie relative alle liste clienti e a tutti gli altri dati collegati abbiano valore economico in quanto costituiscono il know how dell’azienda.

Il valore economico non deve essere inteso quale valore di mercato ion senso assoluto, bensì come valore economico per il legittimo titolare del segreto.

Lo stesso si concretizza nel vantaggio concorrenziale che consente di mantenere o aumentare quote di mercato.

Più interessante è approfondire la valutazione delle misure di sicurezza.

Sul punto non vi è unanimità di visioni.

Vi è un orientamento che ritiene che l’adozione di una semplice password non sia misura di segretezza idonea, necessitando di misure ulteriori che dimostrino una maggiore attenzione da parte del titolare del segreto.

Altro orientamento, invece, ritiene sufficiente anche un minimo di protezione (per l’appunto l’utilizzo di una password) per fornire quel carattere di segretezza all’informazione ed essere considerata “segreto aziendale”.

Rispetto alla tutela concessa dalla disciplina civilistica in materia di concorrenza sleale, vi sono alcune differenze.

Sul pianto soggettivo la tutela concorrenziale è più ristretta in quanto presuppone il rapporto concorrenziale tra l’autore dell’illecito e il soggetto leso.

Dal punto di vista della condotta, invece, la normativa sulla concorrenza consente di ritenere illecito anche il tentativo di sottrazione.

La disciplina dei segreti commerciali richiede che la condotta illecita si sia consumata.

Vi è un’altra importante differenza.

L’illecito descritto nel Codice di proprietà industriale dà luogo a responsabilità anche in assenza di qualifica di imprenditore e di rapporto concorrenziale.

Risolutivamente, in ciascuna fattispecie dovrà essere il professionista di volta in volta ad inviduare la normativa applicabile al caso di specie.

Avv. Lorenzo Coglitore