Legge sul diritto d’autore: gli studi professionali non sono tenuti a corrispondere i compensi a SCF

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Legge sul diritto d’autore: gli studi professionali che diffondono, in sottofondo, brani musicali non sono obbligati a corrispondere ai titolari dei diritti alcun compenso.

Clip2net_160622142439Lo ha stabilito una recente ordinanza della Corte di Cassazione del febbraio 2016, che ha affrontato il caso in cui SCF (consorzio che gestisce in Italia la raccolta e la distribuzione dei compensi dovuti ad artisti e produttori discografici per la diffusione in pubblico della musica registrata) aveva citato in giudizio uno studio medico odontoiatrico, sostenendo che la diffusione in sottofondo di brani musicali costituisse “comunicazione al pubblico” ai sensi della legge sul diritto d’autore, con conseguente obbligo a versare un equo compenso che sarebbe stato richiesto in separato giudizio.

Il Tribunale e la Corte d’Appello di Milano hanno dato ragione a SCF; la Corte di Cassazione ha ribaltato il verdetto.

Viene, dunque, rigettata la tesi di SCF, secondo la quale gli studi professionali che diffondono musica devono pagare i diritti secondo la legge sul diritto d’autore.

Trattasi d un’ordinanza particolarmente significativa, perchè si sofferma sul concetto di “comunicazione al pubblico” in presenza del quale scatta l’obbligo di pagare il diritto d’autore: il cd. “pubblico” riguarda un numero indeterminato di destinatari potenziali e comprende un numero di persone piuttosto considerevole, il che esclude da detta nozione una pluralità di interessati troppo esigua, quale può essere la clientela di uno studio dentistico.

La Corte di Cassazione ha anche precisato il ruolo delle sentenze della Corte di Giustizia nel nostro ordinamento, conferendo alle stesse il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, con efficacia erga omnes nell’ambito della Comunità.

Proprio la Corte di Giustizia, in passato, in merito a questioni del tutto simili, aveva escluso che si fosse in presenza di un “pubblico” nel caso della clientela degli studi dentistici: i clienti di un dentista formano un complesso di persone la cui composizione è in larga misura stabile e che, pertanto, costituiscono un insieme di destinatari potenziali determinato (non si tratta di «gente in generale»); riguardo all’importanza del numero delle persone per le quali il dentista rende udibile il fonogramma diffuso, la Corte ha precisato che tale pluralità di persone è scarsamente consistente, se non persino insignificante, dal momento che l’insieme di persone simultaneamente presenti nel suo studio è, in generale, alquanto ristretto.

A SCF non resta che pagare le spese legali.

Hai uno studio professionale e non ti è chiaro se devi versare i diritti d’autore a SCF? Puoi verificare con un professionista del nostro studio la tua situazione.

 

 

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