Legittimità del testamento

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testamentoÈ lecito redigere testamento in favore di un soggetto, subordinandone l’efficacia alla celebrazione del suo matrimonio?

La Corte di Cassazione, nel 2009, ha risposto negativamente, in realtà cambiando rotta rispetto ad alcuni suoi precedenti giurisprudenziali.
Il testamento è un atto mediante il quale una persona dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutti i propri beni o di parte di essi.
Nel nostro ordinamento vige il principio generale della salvaguardia della libertà testamentaria.
Tale libertà è, tuttavia, limitata nelle ipotesi di previsione di condizioni impossibili e/o illecite.

La legge prevede, infatti, che in presenza di un testamento in cui è inserita una condizione impossibile, contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume, la singola condizione si considera come non apposta e, pertanto, il testamento rimane valido ed efficace, come se la condizione non fosse stata prevista; tuttavia, nel caso in cui la condizione sia stata l’unico motivo che abbia indotto la persona a redigere testamento, lo stesso dovrà considerarsi integralmente nullo.

Il vincolo matrimoniale – spiega la Cassazione – è frutto di una libera scelta ed, in quanto tale, deve sottrarsi ad ogni forma di condizionamento esterno, anche indiretto.
Qualche voce contraria ha dato rilievo al fatto che la condizione testamentaria non sarebbe idonea a ledere la libertà personale dell’erede, il quale rimarrebbe arbitro delle scelte fondamentali della propria vita, decidendo liberamente se contrarre o meno matrimonio e, pertanto, accettando le conseguenze patrimoniali delle proprie scelte, qualunque esse siano.

La Cassazione, invece, la pensa diversamente: una disposizione testamentaria che subordina la propria efficacia alla celebrazione del matrimonio dell’erede può recare, di per sé, turbamento all’individuo, nella misura in cui la possibilità di diventare erede è, comunque, idonea a limitare “la libera esplicazione della sua personalità”.

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